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Ordine dei dottori commercialisti, 1924 - 2008

Con il regio decreto 24 gennaio 1924, n. 103, contenente norme per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative, fu istituito l'ordine dei dottori commercialisti; contemporaneamente il governo fu delegato ad emanare le norme atte a disciplinare l'esercizio di tale professione. Prima, però, che si assolvesse al predetto compito, tutte le funzioni relative alla custodia dell'albo e alla disciplina degli iscritti furono affidate, in virtù di altre disposizioni legislative, alle associazioni sindacali di categoria. La disciplina della professione dei dottori commercialisti fu poi stabilita con il regio decreto 28 marzo 1929, n. 588: con tale normativa si prevedeva l'iscrizione all'albo presso ogni sindacato locale e si disponeva l'istituzione, presso ciascun sindacato, di un comitato di nomina governativa per la tenuta dell'albo e per l'esercizio del potere disciplinare sugli iscritti. In seguito, la legge 25 aprile 1938, n. 897 soppresse i comitati e trasferì le loro attribuzioni ai direttori dei sindacati fascisti.
Nel dopoguerra, con il decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382, furono ricostituiti gli ordini e i collegi, riaffidando ad essi la custodia degli albi e la disciplina delle relative professioni. L'Ordine dei professionisti in economia e commercio era compreso in questa legislazione.
Il d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 tornò a disciplinare la materia costituendo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
Con il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, infine, l'Ordine dei dottori commercialisti e il Collegio dei ragionieri e dei periti commerciali sono stati soppressi e, a partire dal 1° gennaio 2008, è stato costituito un nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. In conseguenza di ciò anche i consigli nazionali sono stati soppressi ed è stato istituito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Gli ordini e collegi territoriali hanno subito la stessa sorte. I consigli locali hanno provveduto alla compilazione di un unico albo, articolato in due sezioni, la "A" dei commercialisti e la "B" degli esperti contabili (art. 61).
Secondo al legislazione, al dottore commercialista era riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie, di ragioneria. In particolare, formavano oggetto della sua professione: l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; le perizie e le consulenze tecniche; le ispezioni e revisioni amministrative; la verifica di ogni altra indagine in merito all'attendibilità dei bilanci, conti, scritture e ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati; i regolamenti e le liquidazioni di avarie; le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali. Per l'esercizio della professione era necessario essere in possesso dei titoli accademici, aver superato l'esame di stato ed essere iscritti all'albo.
L'Ordine si articolava nel Consiglio nazionale e negli ordini territoriali, entrambi enti pubblici non economici e non territoriali a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, con propri regolamenti e soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia.
L'Ordine provinciale era costituito in ogni capoluogo di provincia. I suoi organi erano: il consiglio, il presidente, il collegio dei revisori dei conti e l'assemblea degli iscritti. Il consiglio dell'Ordine era costituito da un numero di componenti variabile in ragione del numero degli iscritti: 7 se gli iscritti erano meno di 200, 9 se il numero degli iscritti era compreso tra 200 e 500, 11 se c'erano più di 500 iscritti, 15 se c'erano più di 1.500 iscritti. L'elettorato attivo spettava a tutti gli iscritti all'albo, quello passivo agli iscritti che al momento dell'elezione avessero maturato cinque anni di anzianità di iscrizione. Il consiglio durava in carica quattro anni ed era previsto il doppio mandato esecutivo. All'interno del consiglio era prevista la nomina di un vicepresidente, di un segretario e di un tesoriere. Il presidente rappresentava l'Ordine, presiedeva il consiglio, esercitava le competenze stabilite dalle normative vigenti. Il consiglio rappresentava nel proprio ambito territoriale gli iscritti all'albo; promuoveva rapporti con gli enti locali; vigilava sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinavano la professione stessa; curava la tenuta dell'albo, dell'elenco speciale e del registro dei tirocinanti adempiendo agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio e all'ammissione agli esami di stato; curava l'aggiornamento e la verifica, una volta all'anno, della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti; vigilava per la tutela dei titoli e per il legale esercizio della professione, per il decoro e per l'indipendenza dell'Ordine; deliberava i provvedimenti disciplinari; interveniva per comporre le liti sorte in relazione all'esercizio della professione tra gli iscritti dell'albo e tra iscritti e loro clienti; formulava pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti; provvedeva all'organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla sua gestione finanziaria e a quanto necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine stesso; designava i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni a carattere locale; deliberava la convocazione dell'assemblea; rilasciava certificati; stabiliva un contributo annuo e un contributo per l'iscrizione, per il rilascio di certificati; curava la riscossione e l'accreditamento della quota stabilita dal Consiglio nazionale; promuoveva iniziative per la formazione obbligatoria continua degli iscritti e provvedeva all'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi. Il presidente convocava il consiglio almeno una volta al mese. L'assemblea degli iscritti era convocata per l'elezione del consiglio dell'Ordine, almeno trenta giorni prima della data stabilita dal Consiglio nazionale per l'elezione di consigli, per l'approvazione del conto preventivo e del conto consuntivo e ogni volta che ne venisse fatta richiesta dal almeno un decimo degli iscritti all'albo, ovvero un terzo dei consiglieri. Il collegio dei revisori dei conti era composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'albo e nel registro dei revisori contabili. La carica durava quattro anni ed era previsto il doppio del mandato esecutivo. L'assemblea degli ordini locali con meno di 1.000 iscritti, in alternativa al collegio, poteva eleggere un revisore unico e un supplente. Compito dei revisori era quello di vigilare sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza delle disposizioni del consiglio dell'Ordine e di controllare la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti era costituito presso il Ministero della giustizia ed era composto da 11 membri eletti dai consigli degli ordini fra coloro che fossero iscritti all'albo da almeno dieci anni. Ogni consiglio disponeva di un numero di voti proporzionati al numero degli iscritti e poteva designare soltanto un candidato. La lista dei designati era formata da una commissione nominata dal Ministro della giustizia. I membri del Consiglio nazionale duravano in carica tre anni ed erano rieleggibili. Le cariche all'interno del Consiglio nazionale erano quelle di presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e consigliere. Le cariche di membro del consiglio dell'Ordine e membro del Consiglio nazionale erano incompatibili. Le più importanti attribuzioni del Consiglio nazionale, in base all'art. 25 del d.P.R. del 1953 e all'art. 29 del decreto legislativo del 2005, erano le seguenti: rappresentanza a livello nazionale degli iscritti agli albi; promozione dei rapporti con istituzioni e pubbliche amministrazioni competenti; vigilanza sul regolare funzionamento dei consigli degli ordini e coordinamento delle attività; possibilità di formulare pareri in caso di progetti di legge e regolamenti che interessino la professione; adozione e aggiornamento del codice deontologico e esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale; decisione sulla riunione di albi o sulla loro separazione; designazione dei rappresentanti presso commissioni ed organizzazioni a carattere nazionale e internazionale; determinazione del contributo annuo degli iscritti all'albo per le spese di funzionamento; decisione in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione all'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli degli ordini; valutazione e approvazione di programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli ordini locali. Il Consiglio era convocato dal presidente ogni volta che lo ritenesse opportuno o su richiesta di più di un terzo dei suoi componenti; le deliberazioni erano prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Presso il Consiglio nazionale era costituito un collegio dei revisori dei conti, formato da 3 membri effettivi e da 2 consiglieri, eletti dai presidenti degli ordini territoriali riuniti in assemblea e in carica 4 anni.
I dottori commercialisti si rifacevano alle norme di deontologia professionale approvate con documento del 31 gennaio 2001 e aggiornato con delibera 317 del 6 ottobre 2004. Tutti i professionisti, inoltre, erano tenuti all'iscrizione e al pagamento di un contributo annuo presso la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, la cui riforma era contenuta nelle legge 29 gennaio 1986, n. 21.

(tratto da fonti legislative)


Connected institutional profiles:
Collegio dei ragionieri e periti commerciali, 1879 - 2008, collegato

Connected creators:
Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Bari
Ordine dei dottori commercialisti. Circoscrizione dei tribunali di Perugia e Orvieto
Ordine dei dottori commercialisti. Circoscrizione dei tribunali di Terni e Spoleto


Bibliography:
Novissimo digesto italiano, diretto da A. AZARA e E. EULA, VIII, Torino, UTET, 1962, pp. 295-297

Editing and review:
Lonzini Silvia, 2006, prima redazione
Santolamazza Rossella, 2018/12/13, revisione


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