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Collegio dei geometri, 1944 -

Il primo intervento normativo per la regolamentazione della professione dei geometri si trova nella legge 24 giugno 1923, n. 1395 per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti; l'art. 7 imponeva, infatti, in ogni provincia la creazione di albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici (perito industriale).
L'albo vero e proprio venne, però, istituito con il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, presso ogni locale associazione sindacale dei geometri legalmente riconosciuta, cui era demandata la sua tenuta ed affidata la disciplina degli iscritti. Tali associazioni, istituite con la legge 3 aprile 1926, n. 563, avevano sostituito, infatti, gli ordini allora esistenti. Il decreto del 1929 stabiliva norme e criteri per l'iscrizione all'albo e specificava l'ambito entro cui il geometra poteva operare, cioè quello edilizio e quello relativo alla gestione, stima, conduzione e miglioramento di un fondo rurale. Successivamente, in questa materia, furono emanate la legge 25 aprile 1938, n. 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi e la legge 23 novembre 1939, n. 1815 sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.
Con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, che dettava norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali, fu istituito il Collegio dei geometri, cui fu delegata la funzione di custodia degli albi e di disciplina della professione. Una legge ulteriore in materia fu quella del 10 giugno 1978, n. 292 sulla esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali e, più recentemente, la legge 7 marzo 1985, n. 75 "Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri".
In base al sopra citato decreto n. 382/1944, il consiglio costituiva l'organo di autogoverno del Collegio. Questo era formato da cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superavano i cento, sette se superavano i cento, nove se superavano i cinquecento, quindici se superavano i millecinquecento. I componenti del consiglio, che restavano in carica due anni, erano eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza di voti, per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei membri da eleggersi. Ciascun consiglio nominava nel proprio seno un presidente, che aveva la rappresentanza del Collegio di cui convocava e presiedeva l'assemblea, un segretario ed un tesoriere.
Il consiglio provvedeva all'amministrazione dei beni e proponeva all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Poteva, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese del Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. In caso di scioglimento le funzioni del consiglio erano affidate ad un commissario straordinario, fino alla nomina del nuovo consiglio che doveva avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento e la nomina del commissario erano disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere della commissione centrale. Il commissario aveva facoltà di nominare un comitato di non meno di due e non più di sei componenti da scegliere fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuvava nell'esercizio delle funzioni predette. A livello nazionale era istituita una Commissione centrale professionale, i cui componenti restavano in carica tre anni, formata da un numero di membri pari a quello dei consigli, quando il numero dei consigli stessi era inferiore ad undici. La Commissione dava pareri su progetti di legge e di regolamento riguardanti la professione.
Attualmente l'ente professionale è organizzato in collegi provinciali rappresentati da un consiglio, un presidente ed un vicepresidente. Centralmente, presso il Ministero della giustizia, opera il Consiglio nazionale dei geometri, organo collegiale elettivo costituito da 11 componenti che durano in carica tre anni, i cui compiti istituzionali sono l'esercizio e funzione di giudice speciale di primo grado nelle controversie attinenti i provvedimenti disciplinari, le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo e il contenzioso elettorale e la rappresentanza e tutela degli interessi della categoria.
Oggi il geometra è entrato di diritto a far parte della categoria dei tecnici intermedi, che viene regolata dall'accesso alla libera professione attraverso l'acquisizione di laurea triennale; lavora anche come dipendente all'interno degli uffici tecnici dei comuni e della pubblica amministrazione in generale. Per iscriversi all'albo provinciale o circondariale della località ove risiede o ha domicilio, il geometra deve superare l'esame di abilitazione professionale. Può poi operare su tutto il territorio nazionale e negli stati membri della Comunità Europea, ai sensi della direttiva 2005/36/CE che ha recentemente inserito la figura professionale del geometra fra i tecnici laureati (dir. 89/48/CEE). Una volta iscritto all'albo il geometra ottiene il tesserino del Collegio e il relativo timbro. Spetta al consiglio del Collegio curare la repressione dell'uso abusivo dei titolo di geometra e dell'esercizio della professione e compilare ogni triennio la tariffa professionale.
Il 7 giugno 2005 è stato approvato il Codice di deontologia professionale dei geometri.

(tratto da http://it.wikipedia.org e http://www.geometrionline.it)


Soggetti produttori collegati:
Collegio dei geometri della provincia di Bari
Collegio dei geometri della provincia di Perugia
Collegio dei geometri della provincia di Terni
Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Taranto
Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Brindisi


Redazione e revisione:
Santolamazza Rossella, 2006/05/12, revisione
Sargentini Cristiana, 2006/05/08, prima redazione


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