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Regno di Napoli, 1806 - 1815

Il Decennio francese determinò nel Regno di Napoli un'evoluzione repentina da un modello organizzativo periferico incentrato sul potere della feudalità ad una struttura amministrativa e burocratica moderna e complessa. Il primo passo verso questa trasformazione fu l'emanazione della legge del Regno di Napoli 2 agosto 1806 n. 130, che abolì la feudalità con tutte le sue attribuzioni e ricondusse nell'ambito della sovranità, in un'ottica pienamente centralizzatrice, le giurisdizioni baronali e i proventi da essi derivanti: tutte le città e le terre del Regno furono dunque assoggettate ad un governo e ad una legge comune, ponendo fine ad ogni particolarismo.
La legge 8 agosto 1806 n. 132 sancì un nuovo assetto organizzativo del Regno di Napoli, ripartendo il territorio in tredici province ognuna con una propria capitale, e suddividendo le province in distretti aventi ciascuno un capoluogo. Nell'ambito dei distretti furono collocati i comuni, termine utilizzato nella normativa ancora in alternanza con la denominazione "università": la legge tuttavia rinviava ad un successivo provvedimento la definizione del numero e della circoscrizione amministrativa dei singoli comuni.
Nell'intento di attuare una struttura gerarchica nella quale il predominio della capitale del Regno fosse apparentemente attenuato dalla delega di alcune competenze a magistrature intermedie, i comuni furono sottoposti al controllo degli intendenti e dei consigli generali a livello provinciale, e dei sottointendenti e dei consigli distrettuali a livello distrettuale.
Gli intendenti provinciali vigilavano sulla corretta applicazione ed esecuzione delle leggi e dei regolamenti ministeriali da parte dei comuni, e nell'esercizio delle loro funzioni dipendevano dai ministeri competenti per materia; speciali attribuzioni erano loro conferite nell'ambito dell'amministrazione civile, di quella finanziaria e della pubblica sicurezza, di cui rispondevano rispettivamente ai ministeri dell'Interno, delle Finanze e della Polizia generale. Gli intendenti erano inoltre incaricati di visitare ogni biennio i comuni della loro provincia, per accogliere le loro istanze, dirimere eventuali controversie e riferire al re del loro stato e delle loro necessità.
I consigli generali erano organismi parzialmente rappresentativi i cui membri erano scelti dal sovrano - in numero non inferiore a quindici e non superiore a venti - su alcune terne di nomi proposti agli intendenti dai decurionati. Tali assemblee avevano il compito di ripartire i dazi diretti tra i distretti e i comuni, di pronunciarsi sui reclami di carattere fiscale presentati dalle università e di esaminare il conto dell'intendente posto a carico della provincia, del cui stato erano tenuti ad informare il ministro dell'Interno.
Ogni distretto, eccetto quelli in cui erano situate le capitali delle province, governate direttamente dagli intendenti, era amministrato da un sottointendente incaricato di eseguire e far eseguire gli ordini dell'intendente a cui era sottoposto, oltre che di fornire il suo parere sulle lamentele dei comuni rientranti nel suo circondario.
Presso ogni distretto furono istituite delle assemblee minori, denominate consigli distrettuali, i cui membri erano scelti dal re - in numero non superiore a dieci - tra i nomi proposti dal decurionato dei vari comuni nella percentuale di un decimo dei componenti lo stesso. Tali assemblee, che erano rinnovate per metà ogni quattro anni analogamente ai consigli generali, avevano principalmente il compito di distribuire la quota d'imposta fondiaria tra i comuni del loro distretto. Sebbene i sottointendenti esercitassero un significativo controllo sulle università, queste dipendevano essenzialmente dagli intendenti provinciali sotto gli ordini del ministro dell'Interno.
Gli interessi dei comuni erano rappresentati dal decurionato, organo deliberativo i cui membri erano eletti in pubblico parlamento tra i capifamiglia compresi nel ruolo delle contribuzioni. Ai decurioni spettava la nomina degli amministratori - sindaco ed eletti - e la discussione dei conti da essi presentati al termine di ogni anno, la ripartizione tra i cittadini della quota di contribuzione diretta stabilita dal consiglio distrettuale, la formazione dello stato discusso delle rendite e delle spese (ossia il bilancio comunale), da sottoporre al sottointendente e all'intendente per i comuni con popolazione inferiore a seimila abitanti, e al parere definitivo del ministro dell'Interno per i comuni maggiori. Il sindaco era incaricato dell'amministrazione propriamente detta, mentre uno degli eletti aveva compiti esclusivi in materia di polizia municipale e rurale e l'altro assisteva il sindaco nelle sue mansioni.
Con la legge del Regno di Napoli 18 ottobre 1806 n. 211 fu regolata in maniera più organica e compiuta la normativa sulla formazione dei consigli provinciali e distrettuali e del decurionato; quest'ultimo in particolare ricevette una sanzione giuridica definitiva quale organo collegiale deliberativo presieduto dal sindaco. I decurioni erano estratti a sorte tra i cittadini con una rendita di 24 ducati per i comuni con una popolazione inferiore ai 3000 abitanti, di 48 ducati per i comuni con un numero di abitanti compreso fra i 3000 e i 6000, e di 96 ducati per i comuni con una popolazione superiore ai 6000 abitanti. Anche il numero dei decurioni era stabilito sulla base della densità demografica dei comuni, rappresentati da 10 o da 30 decurioni a seconda che la popolazione fosse inferiore o superiore ai 3000 abitanti.
La legge del Regno di Napoli 20 maggio 1808 n. 146 riformò il sistema di elezione degli organi rappresentativi dei comuni. Le liste degli eleggibili alle cariche di decurioni, sindaci ed eletti - cui potevano accedere, oltre ai possidenti con una rendita annua non inferiore a 24 ducati, anche chi esercitasse una professione nelle arti liberali - erano compilate ogni quattro anni dai sottointendenti e, dopo la revisione da parte degli intendenti, erano pubblicate e affisse nei rispettivi comuni. Per le università i cui stati discussi erano approvati dal ministro dell'Interno, i decurioni erano nominati dal re su una terna di soggetti eleggibili presentata dall'intendente; per gli altri comuni la scelta ricadeva direttamente sugli intendenti dietro parere dei sottointendenti, con una preferenza nei confronti dei proprietari. I comuni riuniti erano costituiti da un solo decurionato, la cui composizione doveva comunque garantire un numero di rappresentanti proporzionato alla popolazione di ciascuna università. Il sindaco presiedeva di diritto il decurionato, ma era sostituito dal decurione più anziano durante la discussione dei conti che era tenuto annualmente a presentare; in caso di assenza del sindaco, la sessione era presieduta dall'eletto incaricato di assisterlo nelle sue mansioni. Il decurionato non poteva deliberare se non in presenza di almeno i due terzi dei suoi membri, convocati dal sindaco autonomamente in sessione ordinaria e su istanza dell'intendente in sessione straordinaria. Gli oggetti delle discussioni erano proposti dal sindaco di concerto con due membri designati annualmente dal consiglio decurionale; le discussioni e le deliberazioni erano tenute a porte chiuse e a voti palesi. La funzione di segretario era demandata ad uno dei decurioni a scelta; questi era incaricato di compilare e custodire il registro delle deliberazioni, ognuna delle quali doveva essere sottoscritta dai membri che l'avevano adottata; l'estratto conforme era invece firmato solo dal presidente e dal segretario. L'intendente aveva la facoltà di modificare o annullare le deliberazioni del decurionato qualora fossero in contrasto con la normativa vigente; in caso di approvazione, il sindaco era tenuto a garantire l'immediata e regolare esecuzione delle deliberazioni. L'elezione del sindaco e degli eletti era delegata agli intendenti nei comuni minori, e al re nei comuni maggiori, su una terna di soggetti eleggibili presentata dal decurionato e munita del parere degli intendenti nel primo caso e dei sottointendenti nel secondo caso. Qualora più università fossero collegate da interessi comuni, i rispettivi sindaci avevano l'obbligo di riunirsi in periodi prefissati presso il sottointendente del distretto, per discutere e deliberare gli affari generali.
Il decreto del Regno di Napoli 4 maggio 1811 n. 922, disposto da Giuseppe Napoleone per fissare la nuova circoscrizione delle province del Regno, rappresentò il primo compimento della legge 8 agosto 1806 n. 132: il decreto stabilì infatti il numero e la ripartizione amministrativa dei singoli comuni, con l'indicazione delle eventuali frazioni, nell'ambito dei circondari, dei distretti e delle province.
Il processo di modernizzazione dell'apparato amministrativo-burocratico attuato nel Regno di Napoli nei primi anni del XIX sec. coinvolse anche l'ordinamento giudiziario, attraverso l'esautorazione del potere della feudalità sulle magistrature di Antico regime, divenute in gran parte obsolete, e la graduale istituzione di una struttura periferica incentrata sul ruolo dei nascenti comuni. Con l'emanazione della legge 2 agosto 1806 n. 130 si operò dapprima un trasferimento di competenze dai feudatari alle Università, incaricate di sovrintendere in nome del sovrano alle attività di tali magistrature in attesa di una loro definitiva abolizione. La successiva legge 8 agosto 1806 n. 132 (titolo IV, art. 6) attribuì ad uno degli eletti competenze esclusive in materia di polizia municipale e rurale. Con la legge del Regno di Napoli 22 maggio 1808 n. 153, disposta da Giuseppe Napoleone per regolamentare la giurisdizione di polizia e la giustizia correzionale, le attribuzioni degli organi giuridici preesistenti (ossia gli uffici centrali e periferici dell'Annona, della Bagliva, della Portulania, della Catapania, del Tribunale della fortificazione e della Zecca dei pesi e delle misure) furono trasfuse nelle giurisdizioni ordinarie rappresentate dai Giudicati di pace e dal Tribunale di prima istanza, nelle funzioni di polizia amministrativa e infine nella sfera d'azione della polizia municipale e rurale; ai sensi del decreto 23 maggio 1808 n. 154, la nuova organizzazione giudiziaria del Regno divenne operante a partire dal 1° novembre dello stesso anno. In attuazione del principio di autodeterminazione dei comuni, questi furono autorizzati a istituire per proprio conto degli appositi uffici con giurisdizione limitata al territorio di pertinenza del singolo comune e con competenze in materia di tutela dell'ordine pubblico interno (polizia municipale) e di salvaguardia della sicurezza delle campagne (polizia rurale). Le sanzioni comminate dalla polizia municipale, che variavano da un'ammenda minima di sei ducati alla detenzione per un periodo non superiore a tre giorni, erano fissate nei regolamenti del corpo compilati e pubblicati dalla polizia amministrativa; la vigilanza sull'attuazione di tali regolamenti e l'esecuzione delle pene erano affidate al giudice di pace presente in ogni distretto.
(L. A. Lucchi - Puglia, ottobre 2005)


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