Tasti di scelta rapida del sito: Menu principale | Corpo della pagina | Vai alla colonna di sinistra

Colonna con sottomenu di navigazione


Contenuto della pagina


Guida on-line agli archivi non statali
Menu di navigazione

Home » Ricerca guidata » Soggetti produttori - Enti » Soggetto produttore - Ente

Comune di Riparbella

Sede: Riparbella (Pisa)
Date di esistenza: sec. XIII -

Intestazioni:
Comune di Riparbella, Riparbella (Pisa), sec. XIII -, SIUSA

Altre denominazioni:
Comunità di Riparbella (sec. XVI - 1773)
Comunità leopoldina di Riparbella (1773-1808)
Mairie di Riparbella (1808-1814)
Comunità restaurata di Riparbella (1815-1865)

Dal XII sec. il comunello di Riparbella fu sottoposto alla giurisdizione ecclesiastica dei vescovi di Volterra, che ebbero sul castello anche diritti temporali, poi ceduti alla repubblica di Pisa. Conquistato da Firenze il 21 marzo 1406, venne sottoposto alla giurisdizione criminale del Vicariato di Lari e a quella civile della Podesteria di Rosignano, soppressa intorno al 1434 e unita a quella di Lari.
All'inizio del periodo mediceo Riparbella era sottoposta al tribunale podestarile di Peccioli. Nel 1635 il granduca Ferdinando II vendette e concesse in feudo Riparbella, col titolo di marchesato, ai nobili Andrea e Alessandro Carlotti di Verona concedendo loro il diritto di esercitarvi la giurisdizione civile e criminale (affidata ad un notaio pubblico fiorentino, con titolo di notaio e cancelliere e residente nel feudo, e a un auditore di feudo residente a Firenze per le cause criminali e quelle d'appello). Il marchesato era sottoposto a delle tasse annuali, ma venne dichiarato autonomo dagli uffici delle Farine, del Sale e dei Fossi di Pisa. Il feudo fu venduto dai Carlotti nel 1738 al conte Carlo Andrea di Lorenzo Ginori, che l'anno seguente ottenne dal granduca l'autorizzazione di aggregarvi i castelli di Bibbona, Casale e Guardistallo con la medesima giurisdizione. Nel 1749, in seguito alla legge sui sui feudi, Carlo Ginori restituì allo Stato il feudo, che venne abolito nel 1755. Nel 1776 Riparbella entrò a far parte della Comunità di Lari, nell'ambito della cancelleria comunitativa che lì aveva sede. Dal punto di vista giudiziario, dopo l'abolizione del feudo, fu sottoposta, assieme a Bibbona, Casale, Guardistallo e Cecina, alla Podesteria di Rosignano per la giustizia civile e la criminale minore e al Governatore di Livorno per la giustizia criminale superiore. Nel 1772, in seguito alla riforma dei tribunali di giustizia, Riparbella fu distaccata dal tribunale di Rosignano e sottoposta alla giurisdizione civile e criminale del vicario di Lari, mentre nel 1793 venne sottoposta alla nuova podesteria di Chianni, per le cause civili, insieme a Castellina Marittima.
Con la Restaurazione successiva al dominio francese, tra il 1815 e il 1817 fu creata la comunità di Riparbella, sottoposta amministrativamente alla cancelleria comunitativa di Rosignano. Dal punto di vista giudiziario fu sottoposta al tribunale podestarile di Chianni fino al 1833, quando passò sotto la giurisdizione della Podesteria di Rosignano (poi trasformata in Vicariato nel 1838). Nel 1849 , con Rosignano, Orciano e Castellina Marittima venne a dipendere dalla Pretura di Rosignano. Con l'istituzione delle camere di Soprintendenza e dei relativi circondari, Riparbella fu inserita, nell'ambito della Camera di Pisa, nel circondario dell'ingegnere di Lari.
Con la Legge "per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia" del 22 marzo 1865 n. 2248, insieme al relativo regolamento di attuazione dell'8 giugno dello stesso anno, venne stabilita per la prima volta la struttura organizzativa dei nuovi comuni. Il territorio nazionale fu diviso in province, circondari, mandamenti e comuni. Questi ultimi andarono a sostituire le amministrazioni comunitative preunitarie con un Consiglio Comunale elettivo, che sostituiva il Consiglio generale della Comunità, e una Giunta Municipale presieduta dal sindaco, nominato dal re fra i consiglieri in carica.
Il numero dei membri del Consiglio comunale variava in proporzione alla popolazione del comune, oscillando fra un massimo di 60 membri, per i comuni con più di 60.000 abitanti, e un minimo di 15 per quelli con meno di 3000. La legge prevedeva che il Consiglio si riunisse almeno due volte l'anno; alle adunanze avrebbe dovuto presenziare il Segretario comunale, che nel nuovo ordinamento sostituiva il Cancelliere comunitativo, con il compito di verbalizzare le discussioni del Consiglio e, più in generale, di sovrintendere al disbrigo degli affari comunali.
Tale ordinamento fu più volte modificato tra il 1889 e il 1915, ma solo nel 1926, con la Legge del 4 febbraio, n. 237, che istituì l'ordinamento podestarile nei comuni con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, conobbe una riforma radicale. Con il successivo R.D.L. del 3 settembre 1926, il fascismo pose fine ai Consigli e alle Giunte comunali sostituendoli con un Podestà di nomina regia. Con Decreto Legislativo Luogotenenziale del 7 gennaio 1946, n. 1 vennero ristabiliti i vecchi ordinamenti comunali e con il passaggio alla Repubblica il sindaco venne nominato in seno alla Giunta. A seguito della Legge n. 81 del 25 marzo 1993 il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, è membro del Consiglio Comunale e presiede e nomina la Giunta.


Condizione giuridica:
pubblico

Tipologia del soggetto produttore:
ente pubblico territoriale

Profili istituzionali collegati:
Comunità (Granducato di Toscana), 1774 - 1808
Mairie (Impero francese), 1805 - 1814
Comunità (Granducato di Toscana), 1814 - 1865
Comune, 1859 -

Complessi archivistici prodotti:
Comune di Riparbella (fondo)
Stato civile del comune di Riparbella (fondo)


Redazione e revisione:
Gelli Simona, 2005/08/04, prima redazione
Rossi Manuel, 2015/07/31, revisione


icona top