Date di esistenza: sec. XII -
Intestazioni:
Comune di Palaia, Palaia (Pisa), sec. XII, SIUSA
Altre denominazioni:
Comunità di Palaia, sec. XII - 1776
Mairie di Palaia, 1808 - 1814
Comunità di Palaia, 17761- 808; 1816 - 1865
Di antiche origini (le prime notizie si hanno intorno al 1077), il castello di Palaia nei secoli XII-XIV venne conteso tra fiorentini, pisani e lucchesi finché nel 1406 passò stabilmente sotto il dominio fiorentino. Fu sede di Podesteria, facente capo al Vicariato di Valdera e delle Colline (poi di Lari) e divenne sede di Comunità nel 1776.
Con la riforma leopoldina del 17 giugno 1776 venne creata la nuova comunità di Palaia, che comprendeva i comunelli della podesteria con l'aggiunta delle frazioni di Capannoli, San Pietro e Solaia e fu compresa nella Cancelleria di Peccioli.
Il governo della nuova comunità, eletto per sorteggio fra i possidenti locali, era costituito dal Magistrato composto da un Gonfaloniere e da alcuni priori ed in carica per un anno. Il Magistrato, affiancato da un consigliere per ciascun popolo della comunità, andava a formare il Consiglio Generale. Il vecchio sistema fiscale venne riformato e razionalizzato: tutte le imposizioni vennero abolite ed al loro posto venne istituita la "tassa di redenzione". Si trattava di un'unica tassa annuale fissa assegnata a ciascuna da versarsi in tre rate alla Cassa della Camera delle Comunità. Se non fosse riuscita a pagare la tassa di redenzione, la comunità era autorizzata a distribuire un'imposta sui possidenti, chiamata "dazio". Di tutte le questioni finanziarie si occupava un camarlingo o depositario, estratto dalle borse approntate per il magistrato ed in carica da uno ad un massimo di tre anni consecutivi. Un altro importante ufficio, da porsi all'incanto, era quello di "provveditore di strade e fabbriche" di durata triennale. La Comunità venne soppressa nel 1808 con l'annessione della Toscana all'Impero francese.
Con l'annessione all'Impero francese nel 1808 il territorio toscano venne diviso nei tre dipartimenti dell'Arno, dell'Ombrone e del Mediterraneo, ognuno retto da un prefetto. I dipartimenti furono a loro volta divisi in circondari (retti da un sottoprefetto) che comprendevano varie mairies, eredi delle soppresse comunità. A capo di ogni mairie fu posto un maire, nominato dal governo centrale, a cui fu affidato il potere esecutivo centrale e la presidenza dei consigli municipali, assemblee elettive locali dotate di poteri quasi esclusivamente consultivi. La mairie di Palaia era compresa nel dipratimento del Mediterraneo e fu inserita nella prefettura di Livorno fino al 1811 e poi in quella di Volterra. Fu soggetta alla Giudicatura di Pace di Peccioli. Ebbe un'estensione territoriale ristretta rispetto alla soppressa comunità, fu infatti privata dei tre comunelli annessi nel 1776 (Capannoli, San Pietro e Solaia), che andarono a costituire la mairie di Capannoli.
Nonostante le mairies fossero state soppresse il 17 giugno 1814, le istituzioni comunitative precedenti l'occupazione francese ripresero a funzionare solo nel settembre del 1816. Gli uffici restaurati trassero comunque esperienza dalla passata amministrazione, sia riguardo all'accentramento del governo comunitativo, che in materia di previsione finanziaria. All'interno del Magistrato si verificò infatti un forte rafforzamento del potere del Gonfaloniere, nominato da sovrano all'interno di una rosa di nomi scrutinati, su consiglio del Soprintendente della Camera di Sovrintendenza Comunitativa, e in carica per tre anni. Al Gonfaloniere vennero attribuite funzioni di controllo su di un ampio ventaglio di affari comunitativi, che andavano dall'amministrazione del fisco, dall'ordine pubblico all'assetto del territorio. Al Magistrato spettavano l'elezione del camarlingo, in carica per tre anni, e l'approvazione del bilancio di previsione e dei conti consuntivi. Il Consiglio, in carica per un anno, si riuniva di regola una sola volta, nel mese di settembre, assieme al Magistrato per eleggere i deputati incaricati della ripartizione della tassa di famiglia e gli impiegati della comunità e per deliberare sull'eventuale apertura di nuove strade.
Un nuovo regolamento comunale fu emanato nel 1849, successivamente alla fuga a Gaeta del Granduca e all'instaurazione di un governo provvisorio. Tale regolamento introduceva nella legislazione comunale elementi maggiormente progressisti: era previsto che i componenti del Consiglio generale fossero eletti dai maggiori contribuenti della Comunità: i Consiglieri, a loro volta, avrebbero poi eletto i membri del Magistrato comunitativo, con la proporzione di un priore ogni quattro consiglieri. I cambiamenti non riguardarono, tuttavia, soltanto i criteri di selezione degli incaricati della gestione della cosa pubblica. Anche le competenze degli organi furono radicalmente trasformate: rovesciando la precedente gerarchia fra i due organi, al Magistrato veniva ora affidata la sola esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale, al quale erano riconosciute maggiori competenze rispetto al regolamento del 1816. Il ritorno del Granduca avrebbe portato, nel 1853, alla soppressione di questo regolamento, sostituito con un nuovo corpo normativo molto più restrittivo, che ben rifletteva il clima della seconda restaurazione conosciuta dal Granducato di Toscana. Soltanto nel 1859, dopo la definitiva fuga del Granduca, il nuovo governo provvisorio avrebbe emanato un nuovo regolamento, molto simile a quello del 1849, destinato a restare in vigore fino all'elaborazione delle leggi amministrative del Regno d'Italia nel 1865, fra cui figurava la prima legge comunale e provinciale dello Stato unitario del 20 marzo 1865 che soppresse definitivamente le comunità.
Nonostante le mairies fossero state soppresse il 17 giugno 1814, le istituzioni comunitative precedenti l'occupazione francese ripresero a funzionare solo nel settembre del 1816. Gli uffici restaurati trassero comunque esperienza dalla passata amministrazione, sia riguardo all'accentramento del governo comunitativo, che in materia di previsione finanziaria. All'interno del Magistrato si verificò infatti un forte rafforzamento del potere del Gonfaloniere, nominato da sovrano all'interno di una rosa di nomi scrutinati, su consiglio del Soprintendente della Camera di Sovrintendenza Comunitativa, e in carica per tre anni. Al Gonfaloniere vennero attribuite funzioni di controllo su di un ampio ventaglio di affari comunitativi, che andavano dall'amministrazione del fisco, dall'ordine pubblico all'assetto del territorio. Al Magistrato spettavano l'elezione del camarlingo, in carica per tre anni, e l'approvazione del bilancio di previsione e dei conti consuntivi. Il Consiglio, in carica per un anno, si riuniva di regola una sola volta, nel mese di settembre, assieme al Magistrato per eleggere i deputati incaricati della ripartizione della tassa di famiglia e gli impiegati della comunità e per deliberare sull'eventuale apertura di nuove strade.
Un nuovo regolamento comunale fu emanato nel 1849, successivamente alla fuga a Gaeta del Granduca e all'instaurazione di un governo provvisorio. Tale regolamento introduceva nella legislazione comunale elementi maggiormente progressisti: era previsto che i componenti del Consiglio generale fossero eletti dai maggiori contribuenti della Comunità: i Consiglieri, a loro volta, avrebbero poi eletto i membri del Magistrato comunitativo, con la proporzione di un priore ogni quattro consiglieri. I cambiamenti non riguardarono, tuttavia, soltanto i criteri di selezione degli incaricati della gestione della cosa pubblica. Anche le competenze degli organi furono radicalmente trasformate: rovesciando la precedente gerarchia fra i due organi, al Magistrato veniva ora affidata la sola esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale, al quale erano riconosciute maggiori competenze rispetto al regolamento del 1816. Il ritorno del Granduca avrebbe portato, nel 1853, alla soppressione di questo regolamento, sostituito con un nuovo corpo normativo molto più restrittivo, che ben rifletteva il clima della seconda restaurazione conosciuta dal Granducato di Toscana. Soltanto nel 1859, dopo la definitiva fuga del Granduca, il nuovo governo provvisorio avrebbe emanato un nuovo regolamento, molto simile a quello del 1849, destinato a restare in vigore fino all'elaborazione delle leggi amministrative del Regno d'Italia nel 1865, fra cui figurava la prima legge comunale e provinciale dello Stato unitario del 20 marzo 1865 che soppresse definitivamente le comunità.
Condizione giuridica:
pubblico
Tipologia del soggetto produttore:
preunitario
ente pubblico territoriale
Profili istituzionali collegati:
Comunità (Granducato di Toscana), 1774 - 1808
Mairie (Impero francese), 1805 - 1814
Comunità (Granducato di Toscana), 1814 - 1865
Comune, 1859 -
Complessi archivistici prodotti:
Comune di Palaia (fondo)
Redazione e revisione:
Gelli Simona, 2005/08/01, rielaborazione