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Comune di Pontedera

Sede: Pontedera (Pisa)
Date di esistenza: 1776 -

Intestazioni:
Comune di Pontedera, Pontedera (Pisa), 1865 -, SIUSA

Altre denominazioni:
Comunità di Pontedera, 1776 - 1865

Con l'attuazione della riforma comunitativa del territorio pisano del 1776, Pontedera fu eretta in comunità, nell'ambito della cancelleria di Vicopisano (nella cui circoscrizione era inserita fino dal sec. XVI), comprensiva anche dei comunelli di Calcinaia, Gello, Montecastello e Montecchio. Il governo della nuova comunità, eletto per sorteggio fra i possidenti locali, era costituito dal Magistrato composto da un Gonfaloniere e da alcuni priori ed in carica per un anno. Il Magistrato, affiancato un consigliere per ciascun popolo della comunità, andava a formare il Consiglio Generale. Il vecchio sistema fiscale venne riformato e razionalizzato: tutte le imposizioni vennero abolite ed al loro posto venne istituita la "tassa di redenzione". Si trattava di un'unica tassa annuale fissa assegnata a ciascuna da versarsi in tre rate alla Cassa della Camera delle Comunità. Se non fosse riuscita a pagare la tassa di redenzione, la comunità era autorizzata a distribuire un'imposta sui possidenti, chiamata "dazio". Di tutte le questioni finanziarie si occupava un camarlingo o depositario, estratto dalle borse approntate per il magistrato ed in carica da uno ad un massimo di tre anni consecutivi. Un altro importante ufficio, da porsi all'incanto, era quello di "provveditore di strade e fabbriche" di durata triennale. La Comunità venne soppressa nel 1808 con l'annessione della Toscana all'Impero francese.
Nonostante le mairies fossero state soppresse il 17 giugno 1814, le istituzioni comunitative precedenti l'occupazione francese ripresero a funzionare solo nel settembre del 1816. Gli uffici restaurati trassero comunque esperienza dalla passata amministrazione, sia riguardo all'accentramento del governo comunitativo, che in materia di previsione finanziaria. All'interno del Magistrato si verificò infatti un forte rafforzamento del potere del Gonfaloniere, nominato da sovrano all'interno di una rosa di nomi scrutinati, su consiglio del Soprintendente della Camera di Sovrintendenza Comunitativa, e in carica per tre anni. Al Gonfaloniere vennero attribuite funzioni di controllo su di un ampio ventaglio di affari comunitativi, che andavano dall'amministrazione del fisco, dall'ordine pubblico all'assetto del territorio. Al Magistrato spettavano l'elezione del camarlingo, in carica per tre anni, e l'approvazione del bilancio di previsione e dei conti consuntivi. Il Consiglio, in carica per un anno, si riuniva di regola una sola volta, nel mese di settembre, assieme al Magistrato per eleggere i deputati incaricati della ripartizione della tassa di famiglia e gli impiegati della comunità e per deliberare sull'eventuale apertura di nuove strade.
Un nuovo regolamento comunale fu emanato nel 1849, successivamente alla fuga a Gaeta del Granduca e all'instaurazione di un governo provvisorio. Tale regolamento introduceva nella legislazione comunale elementi maggiormente progressisti: era previsto che i componenti del Consiglio generale fossero eletti dai maggiori contribuenti della Comunità: i Consiglieri, a loro volta, avrebbero poi eletto i membri del Magistrato comunitativo, con la proporzione di un priore ogni quattro consiglieri. I cambiamenti non riguardarono, tuttavia, soltanto i criteri di selezione degli incaricati della gestione della cosa pubblica. Anche le competenze degli organi furono radicalmente trasformate: rovesciando la precedente gerarchia fra i due organi, al Magistrato veniva ora affidata la sola esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale, al quale erano riconosciute maggiori competenze rispetto al regolamento del 1816. Il ritorno del Granduca avrebbe portato, nel 1853, alla soppressione di questo regolamento, sostituito con un nuovo corpo normativo molto più restrittivo, che ben rifletteva il clima della seconda restaurazione conosciuta dal Granducato di Toscana. Soltanto nel 1859, dopo la definitiva fuga del Granduca, il nuovo governo provvisorio avrebbe emanato un nuovo regolamento, molto simile a quello del 1849, destinato a restare in vigore fino all'elaborazione delle leggi amministrative del Regno d'Italia nel 1865, fra cui figurava la prima legge comunale e provinciale dello Stato unitario del 20 marzo 1865 che soppresse definitivamente le comunità.
Con la Legge "per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia" del 22 marzo 1865 n. 2248, insieme al relativo regolamento di attuazione dell'8 giugno dello stesso anno, venne stabilita per la prima volta la struttura organizzativa dei nuovi comuni. Il territorio nazionale fu diviso in province, circondari, mandamenti e comuni. Questi ultimi andarono a sostituire le amministrazioni comunitative preunitarie con un Consiglio Comunale elettivo, che sostituiva il Consiglio generale della Comunità, e una Giunta Municipale presieduta dal sindaco, nominato dal re fra i consiglieri in carica.
Il numero dei membri del Consiglio comunale variava in proporzione alla popolazione del comune, oscillando fra un massimo di 60 membri, per i comuni con più di 60.000 abitanti, e un minimo di 15 per quelli con meno di 3000. La legge prevedeva che il Consiglio si riunisse almeno due volte l'anno; alle adunanze avrebbe dovuto presenziare il Segretario comunale, che nel nuovo ordinamento sostituiva il Cancelliere comunitativo, con il compito di verbalizzare le discussioni del Consiglio e, più in generale, di sovrintendere al disbrigo degli affari comunali.
Tale ordinamento fu più volte modificato tra il 1889 e il 1915, ma solo nel 1926, con la Legge del 4 febbraio, n. 237, che istituì l'ordinamento podestarile nei comuni con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, conobbe una riforma radicale. Con il successivo R.D.L. del 3 settembre 1926, il fascismo pose fine ai Consigli e alle Giunte comunali sostituendoli con un Podestà di nomina regia. Con Decreto Legislativo Luogotenenziale del 7 gennaio 1946, n. 1 vennero ristabiliti i vecchi ordinamenti comunali e con il passaggio alla Repubblica il sindaco venne nominato in seno alla Giunta. A seguito della Legge n. 81 del 25 marzo 1993 il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, è membro del Consiglio Comunale e presiede e nomina la Giunta.


Condizione giuridica:
pubblico

Tipologia del soggetto produttore:
ente pubblico territoriale
preunitario

Profili istituzionali collegati:
Comunità (Granducato di Toscana), 1774 - 1808
Comunità (Granducato di Toscana), 1814 - 1865
Comune, 1859 -

Complessi archivistici prodotti:
Comune di Pontedera (fondo)


Redazione e revisione:
Gelli Simona, revisione


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