Tasti di scelta rapida del sito: Menu principale | Corpo della pagina | Vai alla colonna di sinistra

Colonna con sottomenu di navigazione


Contenuto della pagina


Guida on-line agli archivi non statali
Menu di navigazione

Home » Ricerca guidata » Profili istituzionali » Profilo istituzionale

Associazione dei comuni, Umbria, 1979 - 1990

Le associazioni dei comuni, citate nei testi legislativi anche come associazioni intercomunali, sono state istituite in Umbria dalla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, riportante le norme in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale.
I dieci articoli del titolo 1 disciplinavano l'organizzazione di tale servizio, suddividendo la Regione in ambiti territoriali ed affidandone la gestione alle amministrazioni locali. Tali amministrazioni erano i comuni ricadenti in ciascun comprensorio, che avrebbero dovuto costituirsi in associazione per esercitare i compiti loro assegnati in materia socio-sanitaria.
La ripartizione geografica, definita come ambito territoriale, ricalcava quella già individuata con la legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 e comprendeva 12 comprensori.
La legge 65/1979, tuttavia, escludeva la costituzione di associazioni dei comuni per i comprensori 1, 2 e 9, nei quali la gestione dei servizi socio-sanitari era affidata alle rispettive comunità montane, il cui territorio corrispondeva alle zone omogenee già individuate dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
L'associazione dei comuni era disciplinata da uno statuto, adottato dai singoli comuni, che prevedeva, nel rispetto della citata legge 65/1979, la denominazione e la sede dell'ente, gli scopi, i compiti ed il funzionamento dei propri organi, il raccordo tra i comuni titolari delle funzioni e l'associazione, le forme per assicurare la partecipazione della popolazione all'attività dell'ente e i modi per il suo finanziamento.
Organi dell'associazione erano l'assemblea, l'esecutivo ed il presidente. L'assemblea era composta dai consiglieri comunali in rappresentanza dei comuni associati, eletti dai rispettivi consigli; durava in carica 5 anni, rinnovandosi in seguito alle elezioni amministrative generali ed eleggeva l'esecutivo, approvava i bilanci di previsione, i conti consuntivi, i piani ed i programmi annuali e pluriennali, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni. Il presidente veniva eletto a maggioranza assoluta tra i membri dell'assemblea e rappresentava l'associazione convocando e presiedendo l'assemblea e l'esecutivo.
Con la legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1, alle associazioni dei comuni furono delegate anche le funzioni amministrative già esercitate dai consorzi intercomunali costituiti in base alla legge 3 giugno 1975, n. 40. Tali deleghe concernevano le materie relative all'assetto del territorio, alla pianificazione urbanistica, alla formazione professionale e ai beni e i servizi culturali. Secondo le disposizioni della legge 1/1985 i membri dell'assemblea intercomunale potevano essere eletti non solo tra i consiglieri comunali ma anche tra i consiglieri circoscrizionali. Le nuove norme statutarie introdotte dalla legge dovevano essere adottate negli statuti delle associazioni già costituite.
La legge regionale 18 agosto 1989, n. 26 ha conferito alle province le funzioni già attribuite e delegate alle associazioni dei comuni e alle comunità montane, in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali. I
n seguito, la legge 27 aprile 1990, n. 31, riguardante la disciplina transitoria per il riordino delle funzioni amministrative regionali esercitate dalle associazioni dei comuni e dalle comunità montane, ha delegato ai comuni e alle province le funzioni amministrative esercitate dalle associazioni dei comuni secondo la legge 1/1985, lasciando ai comitati esecutivi in carica il compito di portare ad esaurimento gli atti ancora pendenti.
Lo scioglimento delle associazioni dei comuni è stato ratificato dalle leggi regionali 14 gennaio 1991, n. 2 e 17 aprile 1991, n. 6: con la legge 2/1991 la Giunta regionale ha nominato commissari ad acta per ciascuna associazione, per il completamento delle attività formative iniziate alla data del 31 dicembre 1990, poi passate di competenza alla Regione; la legge 6/1991, invece, ha attribuito e delegato a comuni e province le funzioni amministrative in materia di urbanistica e beni ambientali.

(tratto dai testi legislativi citati)


Profili istituzionali collegati:
Consorzio economico urbanistico e per i beni e i servizi culturali, Umbria, 1975 - 1985, collegato

Soggetti produttori collegati:
Associazione dei comuni di Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni
Associazione dei comuni di Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano
Associazione dei comuni di Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in Teverina
Associazione dei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara
Associazione dei comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Spoleto
Associazione dei comuni di Castiglione del lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno
Associazione dei comuni di Corciano, Deruta, Perugia, Torgiano
Associazione dei comuni di Foligno, Trevi, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Bevagna, Spello, Nocera Umbra e Valtopina


Redazione e revisione:
Robustelli Giovanna, 2006/08/10, prima redazione
Santolamazza Rossella, 2012/06/11, supervisione della scheda


icona top