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Ordine dei consulenti del lavoro, 1964 -

La categoria dei consulenti del lavoro, prima del suo riconoscimento istituzionale, era aggregata in una associazione nazionale costituitasi nel 1953. Nel 1959 fu varato il Regolamento di attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815 sull'esercizio delle attività professionali. Successivamente avvenne il riconoscimento giuridico della categoria con la legge 12 ottobre 1964, n. 1081 che istituì i relativi albi ed i consigli che ne avrebbero curato la tenuta.
La legge 11 gennaio 1979, n. 12 ha abrogato quella del 1964 e definito le "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro". In base ad essa i consulenti, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Per esercitare la professione di consulente occorre un certificato rilasciato dall'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, previo superamento dell'esame di Stato.
La legge istituisce in ogni provincia l'albo professionale compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni, tenuto da un consiglio composto da cinque a nove membri effettivi, eleggibili tra coloro che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione nell'albo. I componenti del consiglio, designati dall'assemblea degli iscritti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili; questi nominano al loro interno il presidente, il segretario e il tesoriere. Il consiglio provinciale cura la tenuta dell'albo, provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni, vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro, interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio della professione, esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime, adotta i provvedimenti disciplinari, designa i rappresentanti dei consulenti presso commissioni ed organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale, delibera la convocazione dell'assemblea, propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quelle da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni, cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale. Presso ogni consiglio provinciale opera un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente. I revisori dei conti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e hanno il compito di controllare la gestione dei fondi e accertare la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.
Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed è composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai consigli provinciali fra coloro che abbiano una anzianità di almeno otto anni di iscrizione nell'albo, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ogni consiglio provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale. I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio provinciale e del Consiglio nazionale, come pure di un collegio dei revisori dei conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti nazionale, istituito presso il Consiglio nazionale e composto da tre membri. Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. E' suo compito vigilare sul regolare funzionamento dei consigli provinciali; determinare, su proposta dei consigli provinciali, la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime; determinare, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni e la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale; decidere sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli; coordinare e promuovere le attività dei consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione; studiare e promuovere ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza e assistenza a favore degli iscritt; designare i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.
Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, in una riunione tenutasi nel dicembre 1993, ha stabilito l'attuale denominazione di "Ordine dei consulenti del lavoro", sia per la struttura nazionale che per quelle provinciali. Nella circolare n. 427 del 19 aprile 1994 si trova la giustificazione all'assunzione di tale denominazione, non utilizzata in precedenza per la mancata definizione in tal senso da parte del legislatore.
Il codice deontologico dei consulenti del lavoro è stato approvato nella seduta del Consiglio nazionale del 30 e 31 marzo 2000. Sempre del 2000 (29 novembre) è il regolamento ad uso del Consiglio nazionale e dei consigli provinciali dell'Ordine per il conseguimento della certificazione di qualità professionale. Il regolamento per la formazione continua obbligatoria del consulente per l'esercizio della professione è stato stilato, sempre dal Consiglio nazionale, il 18 aprile 2002.


(Tratto da http://www.consulentilavoroviterbo.com)


Soggetti produttori collegati:
Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Perugia
Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Terni
Ordine dei consulenti del lavoro. Consiglio provinciale di Taranto


Redazione e revisione:
Lonzini Silvia, 2006/05, prima redazione
Santolamazza Rossella, 2006/05/17, revisione


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