Tasti di scelta rapida del sito: Menu principale | Corpo della pagina | Vai alla colonna di sinistra

Colonna con sottomenu di navigazione


Contenuto della pagina


Guida on-line agli archivi non statali
Menu di navigazione

Home » Ricerca guidata » Profili istituzionali » Profilo istituzionale

Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati, 1944 -

Il primo intervento normativo sulla professione del perito industriale si trova nella legge 14 luglio 1912, n. 854, relativa al riordinamento dell'istruzione professionale. Con la legge 24 giugno 1923, n. 1395 per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, si imponeva in ogni provincia la creazione di albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici, tra cui i periti industriali.
L'albo vero e proprio venne, però, istituito con il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, presso ogni locale associazione sindacale dei periti industriali legalmente riconosciuta, cui era demandata la sua tenuta ed affidata la disciplina degli iscritti. Tali associazioni, istituite con la legge 3 aprile 1926, n. 563, si erano sostituite agli ordini allora esistenti. Il decreto del 1929 stabiliva norme e criteri per l'iscrizione all'albo. Successivamente, in questa materia, furono emanate la legge 25 aprile 1938, n. 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli stessi e la legge 23 novembre 1939, n. 1815 sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.
Con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 che dettava norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali, fu istituito il Collegio dei periti industriali, cui fu delegata la funzione di custodia degli albi e di disciplina della professione. Leggi ulteriori in materia furono: il decreto ministeriale 1° ottobre 1948 di approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al consiglio nazionale dei periti industriali; la legge 10 giugno 1978, n. 292 sulla esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali; la legge 2 febbraio 1990, n. 17 che ha modificato l'ordinamento professionale dei periti industriali; il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445 recante il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale; il d.P.R. del 5 giugno 2001, n. 328 con modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.
In base al sopra citato decreto n. 382/1944, il consiglio costituiva l'organo di autogoverno del Collegio. Era formato di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superavano i cento, sette se superavano i cento, nove se superavano i cinquecento, quindici se superavano i millecinquecento. I componenti del consiglio, che restavano in carica due anni, erano eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza di voti, per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei membri da eleggersi. Ciascun consiglio nominava nel proprio seno un presidente, che aveva la rappresentanza del Collegio di cui convocava e presiedeva l'assemblea, un segretario ed un tesoriere. Il consiglio provvedeva all'amministrazione dei beni e proponeva all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Poteva, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese del Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. In ogni caso di scioglimento le funzioni del consiglio erano affidate ad un commissario straordinario, fino alla nomina del nuovo consiglio che doveva avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento e la nomina del commissario erano disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere della commissione centrale. Il commissario aveva facoltà di nominare un comitato di non meno di due e non più di sei componenti da scegliere fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuvava nell'esercizio delle funzioni predette. A livello nazionale era istituita una Commissione centrale, i cui componenti restavano in carica tre anni, formata da un numero di membri pari a quello dei consigli, quando il numero dei consigli stessi era inferiore ad undici. La Commissione dava pareri su progetti di legge e di regolamento che riguardassero la professione.
Attualmente l'ente è organizzato in collegi provinciali e federazioni regionali. Centralmente, presso il Ministero della giustizia opera il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, costituito da un presidente, un vicepresidente e 8 consiglieri. In data 24 maggio 1995, il Consiglio nazionale ha approvato le "Norme di deontologia professionale per i periti industriali".
Il perito industriale, al termine del corso di studi, può specializzarsi in settori come le arti fotografiche e grafiche, la chimica conciaria, industriale, nucleare, le costruzioni aeronautiche, la cronometria, il disegno di tessuti, l'edilizia, l'elettronica industriale, l'elettronica e telecomunicazioni, le telecomunicazioni, l'elettrotecnica, l'elettrotecnica e automazione, l'energia nucleare, la fisica industriale, le tecnologie alimentari, l'industria cartaria, cerealicola, mineraria, navalmeccanica, ottica, tessile, metalmeccanica, metallurgica, termotecnica e informatica, la maglieria, la confezione industriale, l'industria tintoria, le materie plastiche, la meccanica, la meccanica di precisione.

(tratto da http://it.wikipedia.org e da http://www.cnpi.it)


Soggetti produttori collegati:
Collegio dei periti industriali della provincia di Bari
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Brindisi
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Perugia
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Taranto
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Terni
Comitato interregionale dei periti industriali per il coordinamento delle attività dei collegi provinciali delle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Umbria e del Collegio della provincia di Foggia
Comitato regionale dei periti industriali di coordinamento delle attività dei collegi dell'Umbria


Redazione e revisione:
Santolamazza Rossella, 2006/05/12, revisione
Sargentini Cristiana, 2006/05/10, prima redazione


icona top