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Collegio dei ragionieri e periti commerciali, 1879 - 2008

Il primo congresso nazionale dei ragionieri fu tenuto a Roma nel 1879. Il 15 luglio 1906, nel castello di Racconigi, Re Vittorio Emanuele III appose la propria firma ad una legge sull'esercizio della professione per i ragionieri commercialisti, che stabiliva l'istituzione di un Collegio professionale in ogni provincia, avente sede nel comune capoluogo e ripartito per sezioni di circondario.
Con la successiva legge del 3 aprile 1926, n. 563 si ebbe, però, una svolta che portò alla creazione dei sindacati unici di categoria: le competenze di ordini e collegi passarono così alle nuove organizzazioni.
Caduto il fascismo, con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, si provvide a ripristinare il funzionamento dei precedenti enti professionali, dettando anche le norme per l'attività dei loro consigli e delle commissioni centrali. Al Collegio dei ragionieri fu delegata la funzione di custodia degli albi e di disciplina della professione.
La materia tornò ad essere regolamentata con il d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, integrato e modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183 e successivamente con il il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2008, il Collegio dei ragionieri e periti commerciali è confluito, insieme con l'Ordine dei dottori commercialisti, nel nuovo ente denominato Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
In conseguenza di ciò anche i consigli nazionali sono stati soppressi ed è stato istituito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
I collegi e gli ordini territoriali hanno subito la stessa sorte. I consigli locali hanno provveduto alla compilazione di un unico albo, articolato in due sezioni, la "A" dei commercialisti e la "B" degli esperti contabili (art. 61).
In base alle normative in vigore fino al 2008, in ogni circondario, nel cui territorio esercitassero la professione almeno quindici ragionieri e periti commerciali, veniva costituito, con sede nel comune capoluogo, un Collegio professionale retto da un consiglio. Se il numero dei ragionieri e periti commerciali fosse stato inferiore a quindici, essi si sarebbero iscritti nell'albo di un Collegio vicino, determinato dal consiglio nazionale. Ciascun consiglio eleggeva nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il consiglio del Collegio vigilava per la osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti l'attività; curava la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvedeva alle iscrizioni e cancellazioni previste dall'ordinamento in materia; vigilava per la tutela del titolo e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonché per il decoro e per l'indipendenza del Collegio; deliberava i provvedimenti disciplinari; interveniva, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni sorte in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo, nonché tra questi ed i loro clienti; dava pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione; provvedeva alla gestione finanziaria e a quant'altro fosse necessario per il conseguimento dei fini del Collegio; designava i rappresentanti del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale; deliberava la convocazione dell'assemblea; rilasciava, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti; stabiliva, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese del Collegio, una tassa annuale ed una tassa per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ogni Collegio con cento iscritti aveva un collegio di revisori dei conti che controllava la gestione dei fondi e verificava i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.
Il consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali aveva sede a Roma presso il Ministero della giustizia. Era composto di undici membri eletti dai consiglieri dei collegi locali fra coloro che avessero un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'albo. Non si poteva far parte contemporaneamente del consiglio di un Collegio e del consiglio nazionale. Il consiglio nazionale dava parere sui progetti di legge e di regolamento relativi alla professione; coordinava e promuoveva le attività dei consigli dei collegi per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; vigilava per il regolare funzionamento dei consigli dei collegi; decideva in merito alla riunione degli albi e alla loro separazione; designava i rappresentanti dei ragionieri e periti commerciali presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale; determinava la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli albi e negli elenchi per le spese di funzionamento; decideva, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale di cancellazione, nonché in materia disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dei collegi; formulava il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministero della giustizia.
Il consiglio di ciascun Collegio custodiva l'albo dei ragionieri e periti commerciali, provvedendo, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'albo da esso tenuto ed alle occorrenti variazioni e cancellazioni. L'albo, a cura del consiglio del Collegio, doveva essere comunicato al Ministero della giustizia, al consiglio nazionale, ai capi della corte di appello, dei tribunali e delle preture del distretto, nonché agli altri consigli dei collegi. L'albo doveva contenere il cognome, il nome, la paternità, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo di base al quale questa era stata disposta. Era compilato secondo l'ordine di anzianità dell'iscrizione e portava un indice alfabetico che ripeteva il numero d'ordine di iscrizione nell'albo. Non si poteva essere iscritti che in un solo albo di ragionieri e periti commerciali.
Risale al 1999 la creazione del Codice deontologico del ragioniere e del perito commerciale, in seguito alla delibera del consiglio nazionale del 1° ottobre 1999.

(tratto da fonti legislative)


Profili istituzionali collegati:
Ordine dei dottori commercialisti, 1924 - 2008, collegato

Soggetti produttori collegati:
Collegio dei ragionieri della provincia di Terni
Collegio dei ragionieri e dei periti commerciali dei circondari di Perugia, Spoleto, Orvieto e Terni
Collegio dei ragionieri e dei periti commerciali della provincia di Bari
Collegio dei ragionieri e dei periti commerciali per la circoscrizione dei tribunali di Perugia e Spoleto


Redazione e revisione:
Santolamazza Rossella, 2018/12/13, revisione
Sargentini Cristiana, 2006/05/02, prima redazione


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