Tasti di scelta rapida del sito: Menu principale | Corpo della pagina | Vai alla colonna di sinistra

Colonna con sottomenu di navigazione


Contenuto della pagina


Guida on-line agli archivi non statali
Menu di navigazione

Home » Ricerca guidata » Profili istituzionali » Profilo istituzionale

Consorzio di bonifica, 1882 -

I consorzi di bonifica, organismi associativi con il compito di eseguire opere di risanamento del territorio e di curarne la manutenzione, si costituirono negli Stati preunitari in epoca molto risalente e furono assoggettati ad un controllo più o meno puntuale da parte delle istituzioni pubbliche.
Nello Stato postunitario, lo sviluppo legislativo dell'istituto consortile è stato piuttosto lento e laborioso, anche perché il concetto di bonifica restò per lungo tempo confinato nella semplice nozione di problema idraulico da risolvere, per scopi igienici, con l'eliminazione delle paludi e la difesa delle terre coltivate. Inizialmente la materia non venne disciplinata con specifiche norme, ma si mantennero le leggi speciali degli antichi Stati, modificandole solo nell'applicazione amministrativa. La legge n. 2248 del 20 marzo 1865 si limitò, infatti, a stabilire norme brevi ed imprecise sugli ordinamenti e sulla vigilanza dei consorzi di scolo.
Il primo provvedimento che regolamentò in modo appropriato la materia fu la legge Baccarini del 25 giugno 1882 che, sebbene concepita per affrontare l'emergenza della malaria in particolari zone del Regno, assegnò alla bonifica il compito di provvedere al prosciugamento e al risanamento dei laghi, degli stagni, delle paludi e delle terre paludose. Per la prima volta si stabilì che "la suprema tutela e la ispezione sulle opere di bonifica è affidata al governo". La materia, dunque, passò dal dominio prevalentemente privato ad un piano di interesse pubblico e di ordine sociale.
Le leggi successive svilupparono il concetto di bonifica; questa si trasformò, infatti, in un'attività svolta non solo in zone paludose ma in tutti i territori che si trovassero in condizioni di arretratezza agricola, divenendo così elemento fondamentale per il progresso produttivo (T.U. 22.03.1900; T.U. 31.12.1923, D.L. 18.05.1924 n. 753 e 29.11.1925 n. 2564; legge 24.12.1928). Il lungo processo di formazione e di riassetto legislativo si concluse con l'emanazione di nuove norme sulla bonifica integrale, approvate con il Regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, di cui furono oggetto i "comprensori", vale a dire quei territori, identificati e classificati secondo le disposizioni di legge, per i quali si ritenesse necessario un piano generale di bonifica. Nei comprensori lo Stato interveniva attraverso opere pubbliche e opere idrauliche, alla cui realizzazione concorrevano, a mezzo di concessione, i consorzi di bonifica ed i consorzi idraulici, questi ultimi già regolamentati dal Testo unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523. Fondamentale fu, invece, riguardo ai consorzi di bonifica, la citata legge n. 215 del 1933 che ne stabilì espressamente la personalità giuridica pubblica, affidando loro funzioni e compiti pubblicistici al fine di realizzare un coordinato sviluppo degli interventi di competenza dello Stato e dei proprietari. I consorzi venivano costituiti tra i proprietari degli immobili che traevano beneficio dalle opere di bonifica, per provvedere all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere stesse o soltanto alla manutenzione e all'esercizio di esse. Lo Stato corrispondeva al consorzio il proprio contributo ed il concessionario doveva provvedere, fin dal momento di avvio dei lavori, alla riscossione della parte di spesa posta a carico delle proprietà interessate. La misura del concorso dello Stato era variamente determinata dalla legge, in rapporto alla natura delle opere ed alle condizioni economiche dell'ambiente.
La costituzione dei consorzi era volontariamente promossa dai proprietari e veniva disposta con decreto del Capo dello Stato; era necessaria l'adesione di coloro che rappresentavano la maggior parte dei terreni che si intendesse consorziare. Un consorzio poteva anche essere costituito d'ufficio dal Ministero competente in materia qualora, in assenza di iniziative, ne venisse riconosciuta la necessità e l'urgenza sulla base dell'interesse di ordine pubblico. I consorzi funzionavano secondo le norme dei propri statuti, con i quali si provvedeva alla designazione della sede, al modo di costituzione, di rinnovo ed alle attribuzione dei vari organi di rappresentanza e deliberanti (presidente, consiglio dei delegati e deputazione), alle norme per la validità delle adunanze, per la compilazione dei bilanci, per il servizio di cassa e la revisione dei conti ed a quanto, più generalmente, fosse necessario per il regolare funzionamento dell'ente. L'organizzazione degli uffici, il trattamento economico e lo stato giuridico degli impiegati formavano oggetto di apposito regolamento. In sede di approvazione dello statuto, il Ministero preposto decideva su eventuali ricorsi ed aveva facoltà di apportare modificazioni nel testo. Poteva, inoltre, per la tutela dei fini istituzionali, avocare a sé la nomina del presidente e procedere allo scioglimento delle amministrazioni ordinarie, conferendo ad un commissario straordinario tutti i poteri di rappresentanza e deliberanti. Allo Stato era attribuiti anche il compito di provvedere d'ufficio al raggruppamento dei servizi, alla fusione e alla soppressione dei consorzi, nonché alla modifica dei loro confini territoriali.
Il Codice civile del 1942 ha sostanzialmente recepito i criteri ispiratori del Regio decreto 215/1933. Successivamente, a seguito dell'istituzione delle regioni a statuto ordinario il legislatore, con D.P.R. 24.7.1977, n. 616, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della Legge 22.7.1975, n. 382, ha provveduto a disciplinare il trasferimento e le deleghe delle funzioni amministrative alle regioni nelle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione, fra le quali figura quella della "agricoltura e foreste", nel cui ambito è ricompresa la bonifica. Pertanto, attualmente la disciplina dei consorzi di bonifica e delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario rientra nelle competenze regionali. La legge 18.5.1989, n. 183, recante la disciplina della difesa del suolo, ha ricompreso anche i consorzi di bonifica tra i soggetti preposti a tale difesa, in relazione alle proprie competenze. I consorzi sono esplicitamente citati anche nella Legge 5.1.1994, n. 36, che dà disposizioni in materia di risorse idriche e nel D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, dove si stabilisce che essi concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.
Il quadro normativo è completato dalle leggi in materia emesse dalle singole regioni che vigilano sull'operato dei consorzi, oggi enti pubblici economici a base associativa, attraverso verifiche e controlli, mentre la facoltà di sopprimerli resta, come stabilito già dalla legge del 1933, al Parlamento italiano.

(tratto da www. nopress.it/bonifica/storia.doc)


Profili istituzionali collegati:
Consorzio di bonifica (Emilia Romagna), sec. XVI -, collegato
Consorzio idraulico, sec. XVI -, collegato

Soggetti produttori collegati:
Consorzi di bonifica raggruppati della provincia di Reggio Calabria
Consorzio della bonificazione umbra
Consorzio di Bonifica del Ferro e dello Sparviero di Trebisacce
Consorzio di bonifica del versante calabro jonico meridionale della provincia di Reggio Calabria
Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati
Consorzio di bonifica di Casello Zillastro - Piani della Milea
Consorzio di bonifica di Caulonia
Consorzio di bonifica di Gerocarne
Consorzio di bonifica di Rosarno
Consorzio di bonifica integrale dei colli di Tortoreto e Sant'Omero
Consorzio di bonifica montana dell'Aspromonte
Consorzio di Bonifica Val d'Era
Consorzio di bonifica Vomano
Consorzio di Castelguglielmo
Consorzio Fiume Menago


Bibliografia:
Novissimo digesto italiano, diretto da A. AZARA e E. EULA, IV, Torino, UTET, 1959
Novissimo digesto italiano, diretto da A. AZARA e E. EULA, II, Torino, UTET, 1958
Archivio generale del Consorzio di bonifica Tevere-Nera, Inventario a cura di M. R. RANCHINO e L. G. SPATOLA, 2000

Redazione e revisione:
Robustelli Giovanna, 2006/03/30, prima redazione


icona top