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Comune (Regno delle due Sicilie), 1816 - 1860

Il 9 giugno 1815 il Congresso di Vienna sancì il ritorno dei Borboni nel Regno delle Due Sicilie, nato dalla riunificazione degli antichi regni di Napoli e di Sicilia. L'ordinamento amministrativo del Decennio francese fu sostanzialmente preservato anche durante la restaurazione borbonica.
Il decreto del Regno delle Due Sicilie 1 maggio 1816 n. 360 aggiornò la circoscrizione amministrativa dei comuni, apportando lievi modifiche al decreto del Regno di Napoli 4 maggio 1811 n. 922, elevò il numero delle province a quindici e suddivise i comuni in tre classi: la prima classe comprendeva i comuni con una popolazione pari o superiore ai 6000 abitanti, quelli in cui risiedeva un'intendenza, una corte d'appello o una corte criminale e quelli aventi una rendita ordinaria di 5000 ducati; la seconda classe raggruppava i comuni con un numero di abitanti compreso fra i 3000 e i 6000 e quelli in cui risiedeva una sottointendenza; la terza classe era infine costituita dai comuni con una popolazione inferiore ai 3000 abitanti. Tale suddivisione mirava tra l'altro a determinare, sulla base della densità demografica, della rilevanza e della ricchezza di ogni centro, i limiti di spesa consentita e i servizi che ciascun comune era tenuto ad espletare.

Con la legge 12 dicembre 1816 n. 570 il re Ferdinando I intese dare una sistemazione razionale alle amministrazioni locali, attenendosi sostanzialmente al modello franco-napoleonico e dunque riprendendo a grandi linee le disposizioni già emanate nel 1806 da Giuseppe Bonaparte. La legge suddivise il Regno delle due Sicilie in province, distretti e comuni, affidandone la responsabilità governativa rispettivamente all'intendente, al sottointendente e al sindaco.
L'intendente, di nomina regia e alle dipendenze del ministro dell'Interno, costituiva la prima autorità della provincia, organo territoriale dotato di personalità giuridica: in quanto rappresentante del governo centrale manteneva l'ordine pubblico servendosi delle forze di polizia e curava la pubblicazione ed esecuzione delle leggi nel territorio di sua pertinenza, mentre in qualità di capo dell'amministrazione locale esercitava uno stretto controllo sull'operato dei comuni e un ampio potere di vigilanza, ripartendo le imposte tra i vari centri, deliberando sulle loro istanze, autorizzando molteplici iniziative rientranti nelle attività dei comuni, provvedendo alle loro necessità e presiedendo tutti i consigli o commissioni istituiti nell'ambito della provincia per qualsiasi ramo dell'amministrazione. L'intendente era assistito da un consiglio di intendenza, i cui membri erano nominati dal re in numero variabile da tre a cinque, con compiti di consulenza tecnica e di giudice ordinario del contenzioso amministrativo. Il consiglio provinciale fungeva invece da organo rappresentativo della provincia ed era formato da un presidente e da quindici o venti cittadini, la cui scelta era riservata al re direttamente o sulla base di liste compilate dai decurionati sotto il controllo dell'intendente.
Il sottointendente, di nomina regia e alle immediate dipendenze dell'intendente, rappresentava la prima autorità del distretto, organo intermedio tra provincia e comune privo di personalità giuridica, nell'ambito del quale esercitava le stesse funzioni dell'intendente. Pur mantenendo in vita i consigli distrettuali, che coadiuvavano il sottointendente nelle sue mansioni, la legge definì in maniera approssimativa i loro compiti, riproducendo in tal modo l'effettiva marginalità del distretto nei processi decisionali e nell'organizzazione politica del Regno.
L'art. 53 della legge prevedeva in ogni comune un sindaco, un primo e un secondo eletto, un cancelliere archivario "con un corrispondente uffizio", un cassiere e un consiglio comunale denominato "decurionato".
Il sindaco rappresentava la prima autorità del comune, era il responsabile dell'amministrazione cittadina essendone l'unico incaricato, ed era tenuto a rendere un conto morale al termine di ogni anno. La sua nomina era effettuata ogni tre anni dal re nei centri di prima e seconda classe, e dall'intendente in quelli di terza classe, sulla base di una terna di nomi scelti dal decurionato fuori dal proprio seno. Il sindaco era organo esecutivo del comune, in quanto presiedeva il decurionato ed eseguiva le sue deliberazioni dopo l'approvazione da parte dell'intendente provinciale, ma al tempo stesso, in qualità di ufficiale di stato civile e di ufficiale di polizia, era rappresentante del governo a livello locale. Inoltre, a norma degli artt. 57 e 58, presso i comuni ove non esercitasse un giudice di pace le funzioni di polizia giudiziaria erano delegate al sindaco, la cui giurisdizione era tuttavia limitata alle sanzioni fino al valore di sei ducati per le azioni civili e a quelle non eccedenti le 24 ore di detenzione e sei ducati di multa per le contravvenzioni di polizia urbana e rurale; delle condanne ingiunte con tale procedura, solo quelle di natura pecuniaria erano inappellabili.
All'amministrazione cittadina collaboravano due eletti posti alle dipendenze del sindaco, nominati con le sue stesse modalità e anch'essi rinnovati ogni tre anni. Il primo eletto svolgeva funzioni di pubblico ministero nei giudizi di competenza del giudice di circondario, e in maniera specifica sovrintendeva alla polizia municipale e rurale vigilando sulla corretta esecuzione delle leggi e dei regolamenti attinenti la materia, infliggendo multe ai trasgressori e curandone la riscossione: per la certificazione giuridica di tale attività, egli era tenuto a compilare e conservare presso la cancelleria comunale i registri delle contravvenzioni elevate. Il secondo eletto aveva funzioni di assistenza o di reggenza in caso di assenza o impedimento del sindaco o del primo eletto, e nelle grandi città era inoltre incaricato di amministrare la sezione o quartiere o di rappresentare il comune nella gestione degli enti pubblici.
Sul modello francese la normativa borbonica confermò la centralità del decurionato quale organo rappresentativo e deliberativo con estese attribuzioni nell'amministrazione cittadina, quali la nomina del sindaco, degli eletti, del cancelliere archivario, del cassiere e di ogni agente o impiegato comunale, salvo l'approvazione da parte dell'autorità sovraordinata; l'esame delle rate della contribuzione diretta assegnata al comune dal consiglio distrettuale, con possibilità di annullamento e di ricorso al consiglio di intendenza; la facoltà di imporre "grana addizionali", previa autorizzazione da parte dell'intendente, per fronteggiare le spese comunali; la ripartizione tra i cittadini della quota di imposta dei dazi di consumo e la vigilanza sulle transazioni e censuazioni di suoli pubblici e terreni di proprietà del comune; l'esame dell'operato del sindaco in ordine all'azione amministrativa, alle rendite e alle spese, facendone relazione all'intendente.
Ogni deliberazione del decurionato poteva divenire esecutiva solo dopo l'approvazione scritta dell'intendente, che esercitava dunque un significativo controllo sull'operato dell'organo collegiale. Il potere del decurionato poteva essere limitato dalla presenza, contemplata dalla legge, di commissari aggiunti, presieduti dal sottointendente o da un consigliere d'intendenza e incaricati di verificare i reclami dei contribuenti privati. L'intendente, su parere del sottointendente, aveva competenze in tema di nomina e di dichiarazione di decadenza dei decurioni, secondo criteri di opportunità orientati al benessere dell'amministrazione. La nomina del decurionato, che si rinnovava per un quarto ogni anno, era infatti effettuata direttamente dall'intendente per i comuni di terza classe, mentre nei centri di prima e seconda classe la scelta era riservata al re su una terna proposta dall'intendente al ministro dell'Interno e munita del parere del sottointendente. I cittadini eleggibili alla carica di decurione dovevano possedere requisiti di merito e di reddito tali da orientare la preferenza nei confronti delle classi economicamente più ragguardevoli.
Il cancelliere archivario era un impiegato con nomina vitalizia e diritto alla pensione. A norma dell'art. 61, egli era incaricato della corretta gestione dell'archivio comunale, che comportava tra l'altro la tenuta dei registri la cui conservazione era prescritta dalla legge, la compilazione degli atti e della corrispondenza, il rilascio di copie conformi. A differenza del cancelliere, il cassiere non era un impiegato ma un concessionario del servizio, eletto per un triennio dietro pagamento di una cauzione con possibilità di riconferma al termine dell'incarico. La sua retribuzione consisteva in un premio proporzionale alle riscossioni effettuate e non dava diritto alla pensione. Il cancelliere archivario e il cassiere erano nominati su terne proposte dal decurionato e approvate dal sottointendente, mentre l'intervento del sovrano era limitato ai comuni di Napoli, Catania e Messina.
A seguito delle insurrezioni carbonare del 1820-1821, il governo borbonico adottò alcuni provvedimenti miranti ad incrementare le competenze degli organi provinciali e comunali nell'ambito della pubblica sicurezza. Con decreto del Governo provvisorio del Regno delle Due Sicilie datato 25 aprile 1821 fu istituita presso ogni comune una forza armata di genesi esclusivamente locale denominata "guardia civica", con il chiaro intento reazionario di irreggimentare la polizia urbana. A tal fine fu demandata ai sindaci, con l'assistenza dei decurioni, la scelta delle guardie civiche sulla base di alcuni requisiti atti a garantire il mantenimento dell'ordine.

Il decreto del Regno delle Due Sicilie 7 aprile 1827 n. 1355 soppresse il corpo sostituendolo con quello meno militarizzato delle "guardie urbane", disciplinato con decreto 24 novembre 1827 n. 1648. Ai sensi del "Regolamento per la formazione delle guardie comunali" allegato al decreto, fu demandata al decurionato la compilazione di un elenco di cittadini ritenuti idonei a ricoprire la carica, elenco che doveva essere sottoposto all'intendente per l'approvazione. Le attribuzioni degli organi amministrativi locali in materia di pubblica sicurezza, concesse provvisoriamente per fronteggiare i disordini interni, furono confermate anche dalla legge 13 marzo 1848 n. 91 promulgata dal re Ferdinando II e dalla legge provvisoria emanata il 5 luglio 1860 dal ministro dell'Interno e di polizia Del Re, che disposero il disarmo e la smobilitazione della guardia urbana e l'istituzione al suo posto della Guardia nazionale: nel breve arco di tempo in cui operò il nuovo corpo militare esso fu disciplinato a livello comunale adattando i previgenti regolamenti di polizia urbana alle nuove disposizioni reali.
Dopo la sconfitta del regime borbonico (1 ottobre 1860) e l'annessione del Regno delle Due Sicilie al Regno sabaudo, sancita con il plebiscito del 21-22 ottobre 1860, le amministrazioni comunali furono disciplinate dapprima dalla legge 23 ottobre 1859 n. 3702 ("legge Rattazzi") e successivamente dalla legge 22 marzo 1865 n. 2248 "per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia".


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Bibliografia:
A. P. CIMAGLIA - M. G. ARBORE, "Acquaviva delle Fonti: inventario archivio storico (1796 - 1945)", Bari, Levante editori, 1993.

Redazione e revisione:
Lucchi Laura Annalisa - direzione lavori Eugenia Vantaggiato, prima redazione
Vantaggiato Eugenia, 2007/01, revisione


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