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Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 1862-1926, 1944 -

Denominazioni:
Camera di commercio ed arti, 1862 - 1910
Camera di commercio e industria, 1910 - 1926
Camera di commercio, industria e agricoltura, 1944 - 1966
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 1966 -

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (d'ora in poi Camere di commercio) in base alla L. 29 dicembre 1993, n. 580 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, Supplemento ordinario), con la quale sono state radicalmente riformate, e più recentemente con il D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2010, n.46), sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali (art. 1). Hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana.
Le Camere di commercio svolgono funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese ed hanno competenze nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, escluse quelle riservate allo Stato o alle Regioni.
Per il raggiungimento dei propri scopi promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società; possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
Le Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro: promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti; predisporre e promuovere contatti tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti. Possono, inoltre, costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale; formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
Ad ogni Camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare; lo statuto, disciplinante l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di commercio, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, le forme di partecipazione, è inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Tale Ministero ha anche funzione di vigilanza sulle attività delle Camere di commercio.
Gli organi istituzionali delle Camere di commercio sono il presidente, la giunta e il consiglio, quali organi rappresentativi; il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti, quali organi amministrativi.
Il presidente è eletto entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, rimane in carica per i cinque anni di durata del consiglio e può essere rieletto una sola volta. Rappresenta legalmente e istituzionalmente la Camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta alla quale saranno poi sottoposti per la ratifica nella riunione successiva.
Il consiglio, in carica cinque anni, determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività, delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo. Il numero dei componenti del consiglio dipende dal numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese e nel registro ditte e varia da 20 a 30 consiglieri (20 consiglieri sino a 40.000 imprese; 25 da 40.001 a 80.000 imprese e 30 consiglieri oltre 80.000 imprese); dall'indice di occupazione e dal valore aggiunto di ogni settore, dall'ammontare del diritto annuale versato ad ogni Camera di Commercio dalle imprese di ogni settore. Ne fanno inoltre parte anche tre componenti non appartenenti ai settori economici, rappresentanti, rispettivamente, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, gli ordini professionali.
La giunta è l'organo esecutivo ed è composta dal presidente e da un numero di membri - non inferiore a cinque e non superiore a un terzo dei membri del consiglio - che rappresentano i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. La giunta rimane in carica per i cinque anni di durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, dura in carica quattro anni ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di commercio.

Forme di organizzazione delle varie comunità artigiane, mercantili e finanziarie erano presenti nelle nostre città sin dal medioevo, essenzialmente come libere associazioni di tutela degli interessi commerciali, disciplinate da propri statuti, con funzioni giurisdizionali e politiche di controllo e di regolazione del mercato. La loro evoluzione storica varia da città a città, ma il percorso che portò alla costituzione delle Camere si sviluppò nella seconda metà del XVIII secolo con il processo di formazione dello Stato moderno, che determinò la disgregazione di un sistema corporativo ormai incapace di assicurare un valido controllo sull'attività economica, e la creazione di un unico centro direttivo teso a garantire una più sistematica difesa degli interessi economici, inclusi quelli imprenditoriali di nuovo tipo che si andavano affermando.
Le prime Camere settecentesche (Ducato di Savoia poi Regno di Sardegna, Ducato di Milano, Repubblica di Venezia, Ducato di Parma e Piacenza, Granducato di Toscana) oltre ad essere organi tutori degli interessi di mercanti e commercianti furono anche organi propulsori e coordinatori di tutta l'attività economica. Istituite per sopprimere definitivamente le corporazioni e promuovere le attività economiche, accentrarono in un solo organismo le funzioni più disparate (consultive, giudicative e amministrative), rivelandosi di fatto istituti scarsamente vitali, ancora lontani da un moderno sistema di amministrazione
Una svolta più significativa venne realizzandosi nel corso degli anni della dominazione napoleonica. Infatti le camere francesi, organismi con competenze di giurisdizione commerciale esistenti dal secolo precedente e soppresse nel 1791, rappresentarono un modello per gli istituti creati nella nuova Repubblica italiana.
Con la L. 26 agosto 1802, n. 70 furono definite l'organizzazione e le competenze delle Camere, prescrivendone l'istituzione in ogni comune nel quale esistesse un tribunale mercantile al quale subentravano e riservando al governo la potestà di istituirne altre dove lo ritenesse necessario. Sorsero Camere a Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Ferrara, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Pavia, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo e Verona. Tali Camere erano composte da cinque o più membri appartenenti al ceto dei mercanti e si autofinanziavano con i proventi dell'amministrazione della giustizia o, se insufficienti, con l'imposizione di tasse ai commercianti. Inoltre la legge ne stabiliva le competenze e le cause che potevano essere discusse presso di esse ponendo tra l'altro le basi per l'istituzione dell'anagrafe delle ditte.
Le Camere napoleoniche, nate in primo luogo come tribunali, erano soggette al controllo del Ministro della giustizia. Si ebbero Camere principali e sussidiarie per le cause di minor conto, una sezione di commercio presso i tribunali di appello ed infine due tribunali di revisione, a Milano e a Bologna, per le cause mercantili di seconda istanza. La legge regolava unicamente le funzioni giudiziarie ma confermava che le Camere avrebbero potuto continuare a svolgere le attività precedenti. Con il regolamento del 30 aprile 1804 ogni Camera fu divisa in una sezione giudiziaria e in una sezione politica ed economica. Le decisioni nel settore giudiziario continuavano a far capo al Ministero della giustizia, mentre quelle relative ad affari politici ed economici erano attribuite al Ministero dell'interno. Organi delle Camere erano l'assemblea e il presidente. Si tenevano sedute ordinarie e straordinarie e c'era l'obbligo di tenere cinque protocolli (generale, particolare per gli oggetti economici, particolare per i protesti, uno per la sessione economica e uno per la sessione giudiziaria). Particolare importanza era data alla tenuta del registro ditte; l'iscrizione era diretta allo scopo di avere un deposito pubblico ove riconoscere la legale consistenza delle ditte mercantili e la firma di chi era abilitato a rappresentarle.
La riorganizzazione dell'apparato amministrativo e giudiziario nel 1805, con il passaggio al Regno d'Italia, cambiò radicalmente le funzioni camerali. Furono infatti riaffermate le competenze dei tribunali di commercio (Regolamento organico della giustizia civile e punitiva del 13 giugno 1806, n. 105) e furono accordati (Decreto 7 novembre 1806, n. 217) tribunali commerciali ai comuni di Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Mantova, Milano, Padova, Rimini, Reggio Emilia, Udine, Venezia, Verona, Vicenza e Vigevano sottraendo alle Camere esistenti le funzioni giudiziarie. I tribunali cominciarono a esercitare le loro effettive funzioni solo a partire dal 1808, allorché fu esteso all'Italia il Codice di commercio francese.
Le Camere, svuotate delle funzioni giurisdizionali, subirono una fase di stallo delle attività sino al 1811 quando con decreto n. 145 del 27 giugno fu istituito un organismo consultivo presso il Ministero dell'Interno - il Consiglio generale di commercio e manifatture con sede a Milano - e furono istituite ad Ancona, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Intra, Milano, Venezia, Verona, Vicenza e Vigevano, Camere di commercio arti e manifatture con gli stessi compiti, a livello locale, consultivi e di raccordo tra governo e le categorie commerciali attribuiti al Consiglio generale. Inoltre veniva sottratto alla Camera la tenuta del registro ditte. Le Camere, presiedute dal prefetto, nei capoluoghi di dipartimento, dal viceprefetto, in quelli di distretto o dal podestà negli altri comuni, dipendevano dal Ministero dell'Interno per mezzo delle prefetture ed erano a carico del corpo dei commercianti del comune ove risiedeva la Camera.
Per quanto concerne il resto della penisola, la legislazione e il sistema amministrativo francesi furono introdotti integralmente nei territori annessi all'Impero, furono dunque istituite Camere di commercio secondo il modello francese a Torino, a Genova, a Firenze (con funzioni tuttavia minori rispetto a quelle possedute nel periodo leopoldino), a Napoli (dove le competenze furono però limitate agli affari commerciali) e nei territori dello Stato della Chiesa annessi all'Impero napoleonico, la cui introduzione costituì una profonda innovazione istituzionale. Nel 1809 furono istituiti prima tribunali di commercio, con giurisdizione in materia commerciale, poi Camere con funzioni prevalentemente di carattere consultivo, complementari a quelle svolte dai tribunali di commercio.
Dopo la Restaurazione, come molti altri istituti di origine napoleonica, anche le Camere di commercio sopravvissero, pur con talune differenze di funzioni, attribuzioni e ordinamenti da stato a Stato. Nel Regno di Sardegna fu conservata soltanto a Genova, insieme al tribunale di commercio, con il nome di Regia Camera di commercio; successivamente furono istituite Camere di commercio e agricoltura a Torino, Chambéry e Nizza nel 1825, a Sassari nel 1836. Nel Regno Lombardo - Veneto le Camere continuarono ad essere regolate dagli ordinamenti francesi fino alla L. 18 marzo 1850 che costituisce la legge più avanzata tra quelle del periodo preunitario tant'è che alcuni elementi saranno ripresi dalla legge di riordinamento del 1862 (elettività degli organi, obbligo della registrazione delle ditte, funzioni statistiche). Nel Ducato di Parma e Piacenza riacquistarono un'esistenza autonoma nel 1814 con funzioni prevalentemente consultive; così anche nel Granducato di Toscana ove furono ricostituite nel 1818 da Ferdinando III. Nello Stato Pontificio dapprima continuarono la loro attività soltanto le Camere di Ancona e Bologna, poi le norme napoleoniche furono estese a tutto il territorio pontificio con editto 1 giugno 1821. Il 31 gennaio 1835 fu riformato il sistema camerale ripartendo le Camere in primarie (Roma, Bologna e Ancona), di seconda classe (Ferrara e Civitavecchia) e sussidiarie (Foligno alle dipendenze della Camera di Roma, Rimini di quella di Bologna e Pesaro di quella di Ancona). Anche il tribunale di commercio inizialmente soppresso e le attribuzioni trasferite all'Auditor camerale, fu riattivato da Papa Leone XII con motu proprio 5 ottobre 1824 e confermato con il successivo regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile del 5 ottobre 1831 e con il regolamento del 10 novembre 1834 che lasciarono l'ordinamento giudiziario sostanzialmente immutato. Infine il Regno delle Due Sicilie dove il sistema amministrativo francese non fu abrogato ma assorbito nel corpo delle leggi borboniche.
Raggiunta l'unità e proclamato il Regno di Italia nel 1861, fu immediatamente sentita la necessità di un riordinamento dell'istituto Camerale su basi uniformi per tutto il territorio dello Stato, date le notevolissime differenze tanto nell'ordinamento quanto nelle attribuzioni delle singole Camere.
Con la L. 6 luglio 1862, n. 680 furono "istituite in tutto il Regno Camere di Commercio ed Arti (arte in senso lato comprendente anche le industrie vere e proprie), per rappresentare presso il Governo e per promuovere gli interessi commerciali ed industriali" (art. 1) dell'economia locale.
Le Camere dovevano presentare al Governo le informazioni e le proposte giudicate utili al traffico, alle arti ed alle manifatture, far conoscere le loro vedute sui modi di accrescere la prosperità commerciale ed industriale, "indicando le cause che la impediscono e i mezzi di rimuoverle". Dovevano inoltre elaborare e pubblicare annualmente una relazione al Ministero di agricoltura industria e commercio sulla statistica e l'andamento del commercio e delle arti del loro distretto; compilare, a richiesta dei tribunali, ruoli di periti per le materie commerciali; esercitare, rispetto agli agenti di cambio, mediatori e periti, le attribuzioni risultanti dalle leggi speciali che ne regolavano l'esercizio; avere dal Ministero speciali incarichi relativi al commercio, nonché l'amministrazione di empori pubblici, depositi di merci nei porti franchi, magazzini ed altri stabilimenti aventi attinenza con il commercio e con le arti; dare al Ministero ed alle altre autorità governative le informazioni ed i pareri dei quali fossero richieste su materie di loro competenza; provvedere in proprio o con il concorso del Governo o degli Enti locali alla istituzione e al mantenimento di scuole per l'insegnamento di scienze applicate al commercio ed alle arti ed alla formazione di esposizioni industriali e commerciali relative ai loro distretti. Da segnalare le norme sul patrimonio e sui tributi (artt. 30 e 31) che non riconoscevano alle Camere la facoltà di impiegare i loro beni in imprese commerciali o industriali, e provvedevano, per le Camere che non avessero rendite proprie o che le avessero insufficienti, a indicare le formule di sostentamento. Così esse potevano prelevare diritti sui certificati ed altri atti, imporre una tassa sulle assicurazioni marittime, polizze di carico, noleggi ed altre contrattazioni commerciali della stessa natura ed infine imporre "centesimi addizionali" sulle tasse commerciali e industriali già esistenti nel distretto camerale, o in mancanza di esse, tassando gli esercenti in proporzione dei loro traffici.
L'organo amministrativo camerale era composto da un numero di persone non inferiore a 9 né superiore a 21, a seconda dell'importanza della Camera stessa. La durata in carica era stabilita in 4 anni, con il rinnovo di metà dei membri ogni biennio, e la loro nomina avveniva in base ad elezione. Erano elettori tutti gli esercenti di commerci, arti o industrie e i capitani marittimi iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera nonché i capi direttori di stabilimenti ed opifici industriali ed i gerenti delle società anonime e in accomandita aventi sede nei comuni suddetti, purché iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. Le cariche di presidente e vicepresidente erano biennali con facoltà di rielezione.
La legge del 1862, estesa alle province venete e a quella di Mantova nel 1867 e alla provincia di Roma nel 1870, rimase in vigore per quasi cinquanta anni, e in questo periodo non mancarono le modifiche. Fu tra l'altro perfezionato il sistema di controllo sui bilanci camerali dapprima affidato ai prefetti (R.D. 31 dicembre 1862, n. 1094 e R.D. 6 aprile 1864, n. 1738) poi, visti i risultati negativi, direttamente al Ministero (R.D. 21 maggio 1885, n. 1075).
Moltiplicandosi le richieste di riforma nei primi anni del secolo soprattutto riguardo all'obbligatorietà della denuncia delle ditte, sino a quel momento facoltativa, nel 1910 fu approvata una nuova regolamentazione delle Camere di Commercio. Con la L. 20 marzo 1910, n. 121 esse assunsero la denominazione di "Camere di Commercio e Industria" (art. 1) e fu loro assegnata la finalità di rappresentare gli interessi commerciali e industriali del proprio distretto. La nuova legge ne ampliava il raggio di azione in senso pubblicistico attribuendo loro (art. 5) importanti e nuove funzioni fra le quali quelle di formare mercuriali e listini dei prezzi, designare arbitri per la risoluzione amichevole di controversie fra commercianti o industriali, compilare i registri dei curatori fallimentari, accertare usi e consuetudini e rilasciare certificati di origine delle merci. Inoltre - innovazione più importante - fu istituito il Registro delle ditte con l'obbligo da parte delle Camere di registrare le denunce di costituzione, modificazione e cessazione delle ditte del proprio distretto. Tale iscrizione ebbe però esclusivamente carattere amministrativo e non di riconoscimento legale dell'attività esercitata, che fu demandato alla registrazione presso il tribunale civile. La nuova legge stabilì norme più restrittive sul funzionamento interno, sull'assoggettamento delle deliberazioni all'approvazione ministeriale, sul sistema di imposizione di tributi. Essa infatti regolò la materia delle loro fonti di finanziamento stabilendo che tutte le Camere, e non solo quelle con tributi insufficienti, provvedessero alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con la riscossione di diritti sui certificati e sugli atti da esse rilasciati, esclusi quelli gratuiti per legge e quelli inerenti le elezioni; l'applicazione di una tassa sul reddito proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale; l'esazione obbligatoria di una tassa sui commercianti temporanei e girovaghi che precedentemente era facoltativa.
L'organo amministrativo camerale, fino ad allora identificato con l'ente stesso, prese il nome di Consiglio camerale, ebbe durata quadriennale e ne fu modificata la composizione elevando il numero dei membri da un minimo di 11 ad un massimo di 31. Il numero dei componenti veniva stabilito in base alla popolazione secondo l'ultimo censimento, all'estensione della circoscrizione territoriale, al numero degli elettori, al concentramento e specializzazione delle industrie e dei commerci nel distretto camerale (art. 19). Venne, invece, confermata la sostituzione biennale di una metà dei consiglieri e la durata delle cariche di presidente e vicepresidente.
Con il regolamento del 19 febbraio 1911 fu soppressa l'autonomia statutaria fino a quel momento goduta dalle Camere e furono stabilite norme rigorose soprattutto in riferimento all'amministrazione e alla contabilità.
Un ulteriore cambiamento si ebbe con il R.D.L. 8 maggio 1924, n. 750 - legge Corbino, che recava in allegato una tabella delle circoscrizioni delle 84 Camere allora esistenti - e relativo regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n. 29 con cui, per la prima volta, si attribuì alle Camere la qualifica di enti pubblici, "organi consultivi dell'Amministrazione dello Stato e delle Amministrazioni locali per tutte le questioni riflettenti le industrie e i commerci", rappresentanti gli interessi economici delle rispettive circoscrizioni (art. 1). Vennero accentuate le funzioni di studio e di analisi statistica: l'art. 3 attribuiva alle Camere funzioni di osservazione dell'andamento dell'industria e del commercio e, a tale scopo, ogni Camera doveva istituire un ufficio di statistica secondo norme uniformi che avrebbero dovuto essere emanate dal Ministero dell'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore di statistica. Le Camere divennero inoltre organi corrispondenti della Direzione generale della statistica, dalla quale erano incaricate di eseguire inchieste relative all'industria e ai commerci. Per quanto riguarda gli organi interni, si stabiliva che ogni Camera avesse un Consiglio, una Giunta e un Presidente, e obbligatoriamente un segretario ed un ufficio di segreteria. Il Consiglio, composto da un numero di membri non inferiore a 12 né superiore a 40, era elettivo e durava in carica quattro anni ed alla fine del quadriennio veniva rinnovato per intero; esso poteva articolarsi in due sezioni, quella commerciale e quella industriale, ed eventualmente anche in quella marittima. La Giunta camerale era composta da un presidente e da un vicepresidente, eletti dal Consiglio a maggioranza assoluta, nonché dai presidenti delle sezioni, la cui carica era incompatibile con le precedenti. Erano elettori i membri delle singole categorie, ed ogni categoria doveva procedere separatamente alle elezioni del numero di consiglieri che le erano stati assegnati. In materia tributaria alle fonti di entrata già previste fu aggiunto il diritto nelle iscrizioni ai ruoli camerali (art. 53); i criteri di amministrazione dell'ente ed il controllo ministeriale divennero più rigidi (artt. 48-54) come anche le norme sulla tenuta del registro ditte (artt. 64-70). Le Camere potevano promuovere la costituzione di collegi arbitrali.
In realtà tale legge rimase lettera morta, dato che dopo il consolidamento del regime fascista fu emanata la L. 18 aprile 1926, n. 731 con la quale, realizzando l'esigenza di una visione unitaria delle diverse componenti della vita economica, furono istituiti i Consigli provinciali dell'economia che assorbirono le competenze di Camere di commercio e industria, Consigli agrari provinciali, Comitati forestali, Commissioni provinciali di agricoltura e Comizi agrari, assumendone tutte le attività e gli oneri.
Dopo la liberazione con D.Lg.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315 furono ricostituite in ogni provincia una Camera di commercio, industria e agricoltura con le funzioni e i poteri dei soppressi Consigli e con caratteristiche riconfermate di enti di diritto pubblico.
I nuovi enti sono stati governati da una giunta formata da un presidente di nomina ministeriale e dai rappresentanti dei settori economici nominati dal prefetto scelti uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori; nel 1951 entrarono nella giunta i rappresentanti degli artigiani e dei coltivatori diretti, mentre nel 1956, nelle Camere litoranee, quelli della categoria marittima. Nel 1966 le Camere hanno assunto l'attuale denominazione di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, mentre sono state radicalmente mutate e riformate dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580 già citata.


Profili istituzionali collegati:
Commissione provinciale e regionale per l'artigianato, 1956 - 1985, collegato
Consiglio provinciale dell'economia, 1926 - 1944, collegato

Siti web:
Il Portale delle Camere di commercio in Italia - Sito ufficiale.

Soggetti produttori collegati:
Camera di commercio e industria dell'Umbria
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo
Collegio della Matricola dei mercanti di Crema


Redazione e revisione:
Menghi Sartorio Barbara - a cura di Sa-ERo, 2007/02/14, prima redazione
Menghi Sartorio Barbara - a cura di Sa-ERo, 2014/05/24, revisione
Menghi Sartorio Barbara - Gruppo di coordinamento organizzativo del SIUSA, 2019/06/10, rielaborazione


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