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Comune di Rutigliano

Sede: Rutigliano (Bari)
Date di esistenza: 1806 -

Intestazioni:
Comune di Rutigliano, Rutigliano (Bari), 1806 -, SIUSA

Altre denominazioni:
Universitas di Rutigliano, sec. XIV ante - 1806

Le vicende che hanno determinato la nascita del comune di Rutigliano sono strettamente legate alla secolare condizione di feudo della basilica di S. Nicola di Bari e alle controversie sorte con il capitolo al fine di sottrarsi ai diritti accampati dalla chiesa e di emanciparsi da ogni vincolo di natura feudale. Tali diritti erano stati concessi, con il consenso del pontefice Bonifacio VIII, dal re angioino Carlo II, che in un primo momento donò in feudo alla basilica metà del castello di Rutigliano insieme a quello di Sannicandro (atto del 1° novembre 1304: "Codice diplomatico barese", vol. XIII: "Le pergamene di S. Nicola di Bari: periodo angioino (1266-1309)", a cura di Francesco Nitti di Vito, Trani, Vecchi, 1936, documento n. 135, p. 205; "L'archivio della Basilica di S. Nicola di Bari. Fondo cartaceo", a cura di Domenica Porcaro Massafra, Bari, Edipuglia, 1988, p. XIV), assegnando nel 1306 l'altra metà del castello, del valore di 100 once d'oro, per il sostentamento del clero ("Codice" cit., vol. XIII, documenti n. 146-147, pp. 227-29; "L'archivio" cit., p. XIV). La gestione del patrimonio della basilica, regolata per oltre cinque secoli dalle "costituzioni" dettate da Carlo II con atto del 20 luglio 1304 ("Codice" cit., vol. XIII, documento n. 133, pp. 196-201; "L'archivio" cit., pp. XIV-XX), era differenziata in diversi rami di amministrazione, sia perché le disposizioni reali prevedevano la distribuzione delle rendite al clero a seconda delle cariche ricoperte da ognuno e del servizio prestato, sia per rispettare le particolari destinazioni volute dagli oblatori dei diversi beni. Secondo le "costituzioni" il capitolo era composto dai canonici della chiesa, e i componenti del clero ad essa addetto non dovevano superare il numero massimo di cento, oltre il priore; tra questi, quarantadue dovevano essere i "canonici", incluse le tre dignità del tesoriere, del cantore e del subcantore, ventotto i chierici "mediocres" e trenta i chierici "infimi". Il feudo di Rutigliano, gestito insieme a quello di Sannicandro, rientrava nell'amministrazione detta dei "beni di quinto" poiché le relative rendite erano assegnate per un quinto al priore e per la restante parte ai canonici e al clero "mediocre e infimo" in ragione del servizio prestato. Fino alla fine del XVII sec. la gestione dei due feudi fu affidata al tesoriere, che successivamente si limitò a distribuire le rendite agli aventi diritto e a lui subentrò un "amministratore dei beni di quinto" o "deputato ai feudi". Secondo la volontà di Carlo II, le quote dei canonicati e dei benefici minori vacanti furono generalmente destinate alla manutenzione delle fabbriche della chiesa e talvolta redistribuite tra i canonici.
Nel XVIII sec. la gestione dei due feudi fu oggetto di lunghe controversie tra le università di Rutigliano e Sannicandro e il capitolo della basilica, particolarmente nell'amministrazione della giustizia civile e criminale che la chiesa gestiva attraverso le sue corti baronali con numerose interferenze da parte dei "padroni dei tre casi criminali", ossia di feudatari o rappresentanti regi detentori della giurisdizione criminale che prevedeva come pena la morte, la rescissione delle membra e l'esilio. Le controversie si risolsero nel 1738 con l'acquisto da parte della basilica di tale giurisdizione criminale insieme alla portolania di Rutigliano (Archivio della Basilica di S. Nicola di Bari, Fondo cartaceo. Archivio capitolare: Rutigliano, fascc. 147 (1738) e 155 (1757-1777); cfr. "L'archivio" cit., pp. XIV e 244). Altra fonte di contese erano i conflitti di competenza nell'esazione delle contribuzioni fiscali derivanti dalle notevoli ingerenze da parte del regio Fisco nei rapporti tra la basilica e le università di Rutigliano e Sannicandro; queste si fecero promotrici, prima davanti alla Camera della sommaria e alla Curia del Cappellano maggiore (1714-1805), successivamente davanti alla Commissione feudale (1806-1809), di una lunga causa contro il capitolo per esigere il pagamento di contributi non dovuti per l'esenzione di cui la chiesa godeva sin dal tempo dei re angioini (Archivio della Basilica di S. Nicola di Bari, Fondo cartaceo. Archivio capitolare: Rutigliano, fascc. 139 (1714-1805) e 176 (1806-1809); cfr. "L'archivio" cit., pp. XIV-XV n. 29, pp. 243 e 246). Abolita la feudalità con legge del Regno di Napoli 2 agosto 1806 n. 130, la terra di Rutigliano fu assoggettata direttamente al regio demanio, ma fino alla fine del XIX sec. la basilica continuò a possedere e ad amministrare autonomamente alcuni beni feudali situati nel territorio dell'università, avendo ottenuto, con reale rescritto del 15 settembre 1818, la facoltà di gestirsi secondo gli antichi statuti. A seguito degli attriti sorti tra l'arcivescovo di Bari e il priore di S. Nicola sull'esenzione della basilica dalla giurisdizione dell'ordinario diocesano, tutti i beni e le rendite della chiesa furono posti sotto sequestro e amministrati direttamente dal regio commissario straordinario Raffaele Lombardi (decreto del ministero di Grazia e giustizia e dei culti del 19 maggio 1890: "L'archivio" cit., p. XXI). Nel 1893 la "regia delegazione per l'amministrazione civile delle reali basiliche palatine pugliesi" subentrò al commissario straordinario nella gestione del patrimonio della chiesa, provvedendo alla vendita di gran parte dei beni immobili appartenenti alla basilica ("L'archivio" cit., pp. XXII-XXIII).
Nel frattempo il comune di Rutigliano era stato coinvolto dal nuovo indirizzo amministrativo sancito dalla legge 8 agosto 1806 n. 132, che suddivise il Regno di Napoli in province, distretti e comuni. La definizione del numero e della circoscrizione amministrativa dei singoli comuni fu stabilita con decreto del Regno di Napoli 4 maggio 1811 n. 922, nel quale Rutigliano risultava capoluogo dell'omonimo circondario, comprendente anche la frazione di Noja, ed era incluso nel distretto di Bari all'interno della provincia di Terra di Bari. Nel successivo decreto del Regno delle due Sicilie 1 maggio 1816 n. 360 Rutigliano era ancora annoverato come capoluogo dell'omonimo circondario e con la stessa circoscrizione amministrativa risultante dal precedente decreto; poiché il comune contava allora una popolazione di 4609 abitanti era classificato tra i comuni di seconda classe, ossia quelli con una popolazione compresa fra i 3000 e i 6000 abitanti. In qualità di capoluogo di circondario, presso il Comune avevano sede l'ufficio del Giudice regio e le carceri circondariali. Ai sensi della legge 8 agosto 1806 n. 132, l'operato degli organi amministrativi di Rutigliano era sottoposto allo stretto controllo dell'intendente della provincia di Bari sotto gli ordini del ministro dell'Interno; con poteri più limitati, l'attività di vigilanza era esercitata anche dal sottointendente del distretto di Bari.
In seguito all'adozione dell'ordinamento comunale fascista disposta, per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, con legge 4 febbraio 1926 n. 237, estesa poi a tutti i comuni con legge 3 settembre 1926 n. 1910, il Comune di Rutigliano fu amministrato da un podestà di nomina regia che ereditò le competenze esercitate dal Consiglio, dalla giunta e dal sindaco. Con la caduta del fascismo e l'emanazione del regio decreto legge 4 aprile 1944 n. 111, presso il Comune furono ripristinati gli organi del sindaco e della Giunta riservandone la nomina al prefetto della provincia di Bari; ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946 n. 1 si insediò anche il Consiglio comunale e si ristabilì il sistema elettivo e di nomina dei tre organi vigente prima del 1926.
Secondo il disposto della legge 8 giugno 1990 n. 142, il Comune di Rutigliano ha sancito la propria autonomia regolamentare dotandosi di uno statuto, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 77 del 5 ottobre 1991 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 234 suppl. del 20 dicembre 1991; le modifiche allo statuto sono state approvate con delibera del Consiglio comunale n. 51 del 29 giugno 1995 e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 25 ottobre 1995. In seguito all'emanazione della legge 25 marzo 1993 n. 81, il sindaco di Rutigliano è eletto direttamente dai cittadini e nomina i membri della Giunta municipale. Nello stesso anno la popolazione residente nel comune ammontava a 15.000 abitanti.
Rutigliano è attualmente sede di Pretura e rientra nel circondario del Tribunale di Bari.


Condizione giuridica:
pubblico

Tipologia del soggetto produttore:
ente pubblico territoriale

Soggetti produttori:
Universitas di Rutigliano, predecessore

Contesto storico istituzionale di appartenenza:
Regno di Napoli, 1806 - 1815

Profili istituzionali collegati:
Comune, 1859 -
Comune (Regno delle due Sicilie), 1816 - 1860
Comune (Regno di Napoli), 1806 - 1815

Complessi archivistici prodotti:
Comune di Rutigliano (fondo)
Stato civile del Comune di Rutigliano (fondo)


Fonti:
Archivio della Basilica di S. Nicola di Bari, Fondo cartaceo. Archivio capitolare: Rutigliano, fascc. 350, 1308-1891

Bibliografia:
L. CARDASSI, "Rutigliano in rapporto agli avvenimenti più notevoli della provincia e del Regno: sua origine e vicende", Bari, G. Gissi & C., 1877.
F. ASSANTE, 'Città e campagne nella Puglia del secolo XIX', in 'Quaderni Internazionali di Storia Economica e Sociale', Genève, Librairie Droz, 1975., 341
L. GIUSTINIANI, "Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli" [Napoli, Vincenzo Manfredi, poi Stamperia di Giovanni de Bonis, 1797-1816], rist. anast. Bologna, Forni, 1969-1971, 13 voll., 74-75

Redazione e revisione:
Lucchi Laura Annalisa - direzione lavori Eugenia Vantaggiato, 2006/05/20, rielaborazione
Mincuzzi Antonella - supervisore Rita Silvestri, 2015/09/07, supervisione della scheda


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