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Ente regionale per l'abitazione pubblica - ERAP della provincia di Macerata

Seat: Macerata
Date of live: 1937 -

Headings:
Ente regionale per l'abitazione pubblica - ERAP della provincia di Macerata, Macerata, 2005 -, SIUSA
Istituto autonomo per le case popolari - IACP di Macerata, Macerata, 1937 - 2005, SIUSA

Other names:
Istituto autonomo per le case popolari - IACP di Macerata, 1937 - 2005

La prima manifestazione legislativa di notevole rilievo, in Italia, in materia di edilizia popolare è data dalla legge Luzzati del 31 marzo 1903, n. 254, la quale pose le fondamenta per la nascita degli Istituti autonomi per le case popolari. Il provvedimento si inseriva nel quadro di una politica sociale che, al principio del secolo, diffuse in Italia forme nuove d'intervento dello Stato a beneficio dei ceti meno abbienti, senza trascurare l'effetto indotto sia su scala più propriamente sociale, sia come fattore di sviluppo economico. Dalla lettura dell'art. 22 della legge n. 254, che improntava l'iniziativa degli Istituti autonomi non ad un interesse prettamente economico, ma ad una precisa volontà di intervenire nel sistema sociale, emerge chiaramente lo spirito di solidarietà che animava la legge.
Il succedersi di nuove norme fu tanto rapido che già nel 1908 fu necessario ricorrere alla compilazione di un testo unico (r.d. 27 febbraio 1908, n. 89), al quale fece seguito un altro, approvato con r.d.l. 30 novembre 1919, n. 2318. Infine con il t.u. 28 aprile 1938 n. 1165, si ricompresero in una unica fonte tutte le disposizioni allora vigenti. A questa unicità legislativa corrispondeva, allora, anche una quasi completa unicità di organizzazione amministrativa, poiché la materia rientrava quasi tutta nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici: ne esulava soltanto la parte relativa ai dipendenti dell'azienda ferroviaria e di quella postale.
Inizialmente l'intervento pubblico in materia di edilizia residenziale operò attraverso le strutture esistenti, individuate essenzialmente in Comuni e cooperative: successivamente, con la separazione dei compiti delle aziende municipalizzate da quelli attinenti l'edilizia popolare, gli Istituti - così come specificati nel t.u. n. 1165, cit. - ne diventarono i protagonisti. Già nel 1935 era stata promulgata la legge n. 1129 (l. 6 giugno 1935, n. 1129) che istituiva il consorzio fra gli istituti autonomi per le case popolari e ne disponeva la costituzione o il riconoscimento di uno per provincia.
L'organizzazione degli istituti non era uniforme, essendo rimessa all'autonomia degli istituti medesimi: il t.u. n. 1165 (art. 23), peraltro, prevedeva che gli statuti dovevano uniformarsi ad uno statuto tipo approvato con r.d. 25 maggio 1936, n. 1049, fatte salve le modifiche necessarie in rapporto alle esigenze locali ed alle condizioni di ciascun istituto. Lo stesso t.u. n. 1165 si limitava poi a stabilire che i presidenti degli istituti fossero nominati dal Ministro per i lavori pubblici, il quale poteva nominare anche un vice presidente; che ogni istituto determinava il numero dei componenti il consiglio di amministrazione (comunque non inferiore a 5) e dei sindaci (art. 27); che il Ministro predetto poteva revocare il presidente e sciogliere il consiglio di amministrazione (art. 3 l. 1 marzo 1952, n. 113). Gli istituti medesimi avevano natura giuridica di persone di diritto pubblico ed erano sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.
Una legge che può considerarsi fondamentale per lo sviluppo dell'edilizia popolare nel dopo guerra è la l. 2 luglio 1949, n. 408, la quale da un lato previde agevolazioni tributarie per chiunque costruisse alloggi non di lusso e dall'altro apportò una serie notevolissima di modificazioni al t.u. 1165 e, soprattutto, tese a finanziare l'edilizia popolare mediante il sistema contributivo.
Nel 1949 il Parlamento approvò il "Progetto di legge per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori" (l. 28 febbraio1949, n. 43). Tale legge previde la formazione di un apposito piano di costruzione affidandone la realizzazione ad un apposito ente, la Gestione INA Casa. Il finanziamento era attuato mediante appositi contributi dei datori di lavoro (pubblici e privati) e dei lavoratori nonché con apporti dello Stato proporzionati all'ammontare di tutti tali contributi. Il piano iniziale - di cui fu promotore l'allora ministro del lavoro e della previdenza sociale, Amintore Fanfani - per cui era stata prevista una durata settennale, venne prorogato sino al 1963 (l. 26 novembre 1955, n. 1148).
L'intervento gestito dall'INA Casa fu di notevole rilievo: nei quattordici anni di attività dell'Istituto furono realizzati circa 355.000 alloggi.
Questa legge fu abrogata con l. 14 febbraio 1963, n. 60, la quale poneva in liquidazione l'imponente patrimonio edilizio realizzato dalla Gestione INA Casa, agevolando la cessione in proprietà degli alloggi, e dall'altro ha preveduto la formazione di un nuovo piano di costruzioni, affidato ad un nuovo ente, denominato Gestione case per lavoratori (GESCAL), e finanziato con contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori (alquanto diminuiti rispetto a quelli precedenti), con un apporto dello Stato proporzionato all'ammontare di tali contributi e con l'impiego dei fondi ricavati dalla liquidazione del patrimonio della Gestione INA Casa.
Molto importante anche la l. 30 dicembre 1960, n. 1676 (modificata con l. 12 dicembre 1962, n. 1701), la quale ha previsto un piano di costruzioni da destinare ai lavoratori agricoli dipendenti (ABILAG). Il piano veniva finanziato attraverso un mutuo accordato allo Stato dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, ma lo Stato, in definitiva, non doveva sostenere alcuna spesa, poiché il ricavo delle vendite e degli affitti degli alloggi andava tutto al suo bilancio e serviva, quindi, a coprire l'ammortamento del mutuo.
Negli anni il legislatore ha utilizzato gli IACP anche in funzione dell'attività di altri soggetti: in alcuni casi è stata affidata agli istituti la costruzione e la gestione degli alloggi, in altri casi la sola gestione. Talvolta l'obbligatorietà dell'affidamento era prevista dalla legge, in altri casi era invece rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto alla cui competenza era dovuta la costruzione (l'art. 4, l. 9 agosto 1954, n. 640, prevede che il Ministero dei lavori pubblici possa avvalersi, oltre che degli uffici del Genio civile, anche degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Istituto per l'edilizia sociale; analogamente l'art. 4, l. 30 dicembre 1960, n. 1676, prevede che gli alloggi per i lavoratori agricoli possono, dal Ministero dei lavori pubblici, essere affidati, oltre che al Genio civile, anche agli enti predetti. L'art. 27 della l. 14 febbraio 1963, n. 60, stabilisce che i programmi di costruzione Gestione case per lavoratori - GESCAL - sono affidate agli Istituti autonomi per le case popolari, che per l'art. 28 devono istituire apposite gestioni speciali: qui l'affidamento è reso obbligatorio dalla legge e non lasciato alla valutazione discrezionale dell'ente.) Quando svolgevano funzioni per conto dello Stato o di altri enti pubblici, gli Istituti operavano come organi di detti soggetti.
Dal 1972 gli IACP subentrarono, per effetto del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 "Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica", nella proprietà e nella gestione di tutto il patrimonio degli enti disciolti, quali INCIS, GESCAL, ISES, ABILAG ed altri (Art. 14: I beni immobili di proprietà degli enti soppressi, ad eccezione di quelli in cui essi hanno le loro sedi, sono devoluti, alla data del 31 dicembre 1973, all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia nel cui territorio si trovano. […] Entro centoventi giorni dalla stessa data, il Ministero vigilante sui singoli enti soppressi trasmette a ciascun Istituto autonomo provinciale per le case popolari l'inventario del patrimonio immobiliare devoluto con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistenti presso l'ente di proveniente.)
In seguito al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernente il "Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato", venivano trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica sovvenzionata, nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento. Inoltre venivano trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. (art. 93).
Nel 1999 la Legge regionale 7 giugno 1999, n. 18, concernente il "Riordino dei consigli di amministrazione degli IACP e del Consorzio Regionale" sanciva il radicale riordino degli Istituti che divenivano di fatto organi strutturali della Regione Marche.
Nel 2005 gli Istituti Autonomi Case Popolari delle Marche, per effetto della Legge Regionale 16 dicembre 2005, n. 36 ("Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"), hanno assunto la denominazione di "Enti Regionali per l'Abitazione Pubblica (ERAP)". La legge non ha introdotto variazioni per quanto riguarda le funzioni dell'Ente e quindi dal punto di vista delle attività, non sono subentrate modifiche: compito principale dell'Ente è infatti rimasto quello di soddisfare il fabbisogno dell'edilizia residenziale pubblica nel quadro della programmazione regionale, provinciale e comunale, che si concretizza nell'attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie (legge 513/77 e legge 560/93) e/o provenienti, per lo stesso scopo, da altri soggetti pubblici; nel progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici; nello svolgere attività per nuove costruzioni e/o per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica; nel gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato o acquisito, svolgendo ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale; nello svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici; nell'intervenire, con fini calmieratori sul mercato edilizio, rispettando i principi stabiliti nella legislazione regionale, mediante l'utilizzazione di risorse proprie e non vincolate ad altri scopi istituzionali, realizzando abitazioni per locarle o per venderle a prezzi economicamente competitivi, nello svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.

L'attuale Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica della provincia di Macerata trae la sua origine dall'Istituto Autonomo di Macerata per la costruzione e l'esercizio di case popolari ed economiche. L'atto costitutivo di questo Istituto fu sottoscritto il 27 dicembre del 1919 e il 5 ottobre dello stesso anno ne venne contestualmente registrato lo statuto che individua gli scopi dell'ente tanto nella costruzione di case "popolari ed economiche" che nella successiva locazione e manutenzione.
Con la promulgazione della legge 6 giugno 1935, n. 1129, che istituiva il consorzio fra gli istituti autonomi per le case popolari e ne disponeva la costituzione o il riconoscimento di uno solo per provincia, anche l'Istituto maceratese sarà formalmente riconosciuto come IACP provinciale. La legge permise, tra l'altro, di estendere le competenze dell'Istituto, che fino a quel momento aveva operato nel solo ambito comunale di Macerata, all'intera provincia. Nel settembre del 1937, sotto la presidenza del dott. Luigi Mori, si riunì il Consiglio di amministrazione del nuovo Istituto, a quella prima riunione parteciparono i rappresentanti dei Comuni di Macerata, Corridonia, Montecosaro, Morrovalle, Porto Recanati, Sarnano e Tolentino. Da quel momento l'Istituto inizierà a svolgere un'intensa attività nel settore dell'edilizia pubblica che, soprattutto a partire dal periodo post bellico, interesserà l'intero ambito della provincia maceratese. Con D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, il patrimonio e le competenze di GESCAL, INCIS, ISES e ABILAG confluiscono nell'Istituto Provinciale.
In attuazione della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36, l'IACP ha assunto la denominazione di ERAP, Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica.


Legal position:
pubblico

Type of creator:
ente funzionale territoriale

Creators:
Istituto autonomo di Macerata per la costruzione e l'esercizio di case popolari ed economiche, collegato

Generated archives:
Ente regionale per l'abitazione pubblica - ERAP della provincia di Macerata (complesso di fondi / superfondo)


Bibliography:
L'architettura negli archivi. Guida agli archivi di architettura nelle Marche, a cura di Antonello Alici e Mauro Tosti Croce, Roma Gangemi 2011 (Archivi e Architettura. Percorsi di ricerca, 1), 136

Editing and review:
Paci Allegra, 2008/06/03, prima redazione


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